Legge Regionale n. 1 del 29-01-2009 Regione Lombardia.

Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di
risorse idriche”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 4
del 26 gennaio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 30 gennaio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole “esclusivamente a società di
capitali” sono sostituite dalle parole “esclusivamente a società patrimoniali
di capitali”;
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Le societ
patrimoniali e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a),
perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio
sociale.”;
c) il comma 1 bis è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 2 è abrogato;
e) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “I proprietari,
i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.”;
f) al comma 6 le parole “a società di capitali scelte” sono sostituite
dalle parole “a imprenditori o a società in qualunque forma costituite
scelti.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 26/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 26/2003 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 43 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1) della lettera a) del comma 1 è abrogato;
b) al punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole “ai sensi
dell’articolo 40 del d.lgs. 152/1999” sono sostituite dalle parole “ai sensi
dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006”.

ARTICOLO 4

(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 44 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio
e vigilanza delle dighe, degli sbarramenti di ritenuta al servizio di grandi
derivazioni d’acqua pubblica e degli sbarramenti di ritenuta adibiti alla
laminazione delle piene, nonché l’approvazione dei relativi progetti di
gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le
competenze statali in materia di dighe;”;

b) dopo la lettera h bis) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“h ter) la verifica del piano d’ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati
dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme
restando le funzioni dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del
d.lgs. 152/2006;
h quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma
5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli
enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale.
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, “Disciplina dei
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”),
delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel
contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione.”;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa
comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in
ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di
rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell’ambito dei
procedimenti di cui all’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)
per effetto dell’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dello Stato.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche all’art. 48 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 48 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 48
(Autorità d’ambito)

1. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione
del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale
collaborazione, le province e i comuni, per l’ambito della città di Milano il
solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un’Autorità d’ambito, di seguito
Autorità, nella forma di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e, per il
Comune di Milano, nelle forme di cui all’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.

2. Spetta all’Autorità:
a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie
volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative
europee e statali;
b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui
all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della
convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l’organizzazione
del servizio idrico integrato;
d) la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, dei
contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’Autorità e i
soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione, in conformità alle indicazioni regionali, del
sistema tariffario del servizio idrico integrato e la definizione delle
modalità di riparto tra i soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete
la gestione e l’erogazione del servizio idrico, nonché il controllo del
rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli
ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l’individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1,
lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dopo l’affidamento dell’erogazione del servizio,
dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque
di prima pioggia nella rete fognaria ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del
d.lgs. 152/2006 acquisito il parere dei soggetti cui compete l’erogazione del
servizio idrico integrato e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento,
anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni
rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima
pioggia nella rete fognaria;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l’emanazione di tutti gli atti
del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere
infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure
di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del
gestore non siano state avviate tali procedure dall’autorità competente, o la
stessa non abbia fornito motivato diniego.

3. Per l’adozione delle decisioni conseguenti alle funzioni fondamentali di
indirizzo e programmazione generale, indicate al comma 2, lettere a), b), c)
ed e), è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’Autorità in
prima convocazione. In seconda convocazione, valida con la presenza di almeno
un terzo dei componenti, le decisioni sono adottate con il voto favorevole dei
due terzi dei presenti.

4. L’Autorità trasmette alla Regione il piano d’ambito e i relativi
aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. La Giunta
regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all’articolo 149, comma
6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti.”.

ARTICOLO 6

(Modifiche all’art. 49 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 49 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito
separando l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei
servizi. In sede di approvazione del piano d’ambito, o con successiva
modifica, l’Autorità può deliberare la non separazione fra gestione ed
erogazione ai sensi dell’articolo 2, comma 6, in ragione di condizioni di
maggior favore che tale scelta comporta a beneficio dell’utenza servita.
Qualora il piano preveda la non separazione fra gestione delle reti ed
erogazione del servizio, allo stesso o alla sua modifica deve essere allegata
una relazione che espliciti le condizioni di maggior favore. L’affidamento
congiunto di gestione ed erogazione è disposto dall’Autorità d’ambito ad un
unico soggetto ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle modalità di cui al
comma 4-bis, per un periodo che non può superare i dieci anni. A carico di
tale unico soggetto sono posti gli obblighi assegnati al gestore e
all’erogatore in base alla presente legge e nel rispetto dell’articolo 2,
comma 6-bis.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’erogazione del servizio, così come definita dall’articolo 2, comma 5, è
affidata, secondo la normativa comunitaria, a un unico soggetto per ambito con
le modalità di cui all’articolo 23-bis, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 per un periodo non superiore a dieci anni. Nell’ipotesi di
cui all’articolo 47, comma 2, le Autorità possono procedere ad affidamenti
congiunti per gli interambiti. L’Autorità, con deliberazione adottata con il
voto favorevole dei due terzi dei componenti, può affidare direttamente
l’erogazione del servizio alla unica società patrimoniale d’ambito se presenta
le caratteristiche della società di cui al comma 3, lettera a).”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 bis. Il ricorso alle modalità di affidamento diretto della gestione, della
erogazione o congiuntamente di entrambe, ai sensi del comma 3, lettera a), è
ammesso solo nel rispetto dell’articolo 23-bis, comma 3, l. 133/2008.
L’Autorità d’ambito, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 23-
bis, comma 4, l. 133/2008, in caso di ricorso all’affidamento diretto è tenuta
a dare adeguata pubblicità alla scelta e alla motivazione della decisione,
secondo forme e modi stabiliti dalla Giunta regionale e a trasmettere una
relazione al Garante dei servizi di cui all’articolo 3, motivando la scelta
del ricorso all’affidamento diretto e alle relative modalità operative per
l’espressione di un parere sui profili di competenza.

4 ter. La Giunta regionale:
a) disciplina la pubblicità della scelta di cui al comma 4bis,
stabilendone almeno la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito informatico
dell’Autorità d’ambito, nonché la pubblicizzazione con ulteriori strumenti
informativi, inclusa quella su quotidiani nazionali e regionali;
b) precisa i contenuti della relazione di cui al comma 4bis, nonché le
modalità per la richiesta e l’espressione del parere del Garante da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione dell’Autorità.

4 quater. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dall’erogatore o dal
soggetto titolare dell’affidamento congiunto di gestione ed erogazione,
contenuti nel contratto di servizio, per tre anni consecutivi o per il termine
inferiore indicato nel contratto di servizio, comporta per l’Autorit
l’obbligo di risolvere il contratto. In caso di accertata inattivit
dell’Autorità la Regione interviene ai sensi dell’articolo 13 bis.”.

ARTICOLO 7

(Modifiche all’art. 50 della l.r. 26/2003)

1. All’articolo 50 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole “da società” sono sostituite con
le parole “dalla società”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3bis. Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che
garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi in via di sviluppo, la Regione,
d’intesa con le Autorità, individua un importo al metro cubo di acqua venduta
da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalit
previste dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace
e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi
capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il
presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 5 della l.r. 20/1989 è integrato da esperti del settore
idrico.”.

ARTICOLO 8

(Modifiche all’art. 51 della l.r. 26/2003)

1. L’articolo 51 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 51
(Tariffa)

1. L’Autorità determina il sistema tariffario d’ambito in conformità alle
prescrizioni regionali che tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel
tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone
territoriali e soggetti svantaggiati.

2. La tariffa è riscossa dal soggetto erogatore del servizio e ripartita con
il soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, secondo le
indicazioni dell’Autorità.

3. La Regione, d’intesa con le Autorità e con la conferenza regionale delle
autonomie di cui all’articolo 1, comma 16, della l.r. 1/2000, individua un
importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e
tutela dell’assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi. Con
la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione
di tali interventi.”.

ARTICOLO 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le società patrimoniali di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r.
26/2003 e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a), della l.r.
26/2003 redigono il primo bilancio sociale con decorrenza 1° gennaio 2010,
pena la risoluzione del contratto stipulato con l’Autorità d’ambito per la
realizzazione degli investimenti contenuti nel piano d’ambito.

2. Ai fini dell’effettuazione della verifica di cui all’articolo 44,
comma 1, lettera h ter), della l.r. 26/2003, le Autorità d’ambito inviano alla
Regione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 che hanno
approvato e/o aggiornato prima dell’entrata in vigore della presente legge. La
Regione, entro novanta giorni dalla ricezione, notifica all’Autorità eventuali
rilievi e osservazioni dettando, ove necessario, prescrizioni vincolanti.

3. Gli obblighi stabiliti dall’articolo 49, comma 4-bis, della l.r. 26/2003 si
applicano, nei confronti dell’Autorità d’ambito, a partire dal quindicesimo
giorno successivo all’adozione della delibera della Giunta regionale, di cui
al comma 4-ter del medesimo articolo.

4. L’articolo 5, comma 7, della l.r. 18/2006 va interpretato nel senso
che, sino all’affidamento dell’erogazione del servizio da parte delle Autorit
d’ambito, l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle
acque di prima pioggia nella rete fognaria è rilasciata dai comuni.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, della l.r. 18/2006 si
applicano a condizione che il relativo contratto di servizio sia stipulato con
la società individuata mediante gara o con la società mista il cui socio
privato sia stato individuato mediante gara entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge.

6. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 12, del d.l.
112/2008, convertito dalla l. 133/2008.

ARTICOLO 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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