Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 04-01-2011, n. 159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 31 marzo 2010 del medesimo Tribunale, sezione per il riesame, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo pubblico ministero contro l’ordinanza 15 marzo 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale anzidetto che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell’autovettura BMW con targa estera (OMISSIS) di proprietà di M.A. nei cui confronti si procede per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen..

Il Tribunale ha rilevato che doveva ritenersi provato che l’autovettura in questione fosse stata utilizzata in due occasioni per ispezionare il luogo dove poi sarebbe stato commesso il furto;

ha però escluso che potesse ritenersi esistente un nesso di strumentalità tra il veicolo e il reato commesso e ha quindi, confermato il rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

A fondamento del ricorso si deduce il vizio di violazione della legge penale e processuale. Secondo il ricorrente poichè l’art. 240 cod. pen., comma 1, prevede che possa essere disposta la confisca delle cose che "servirono" a commettere il reato non sarebbe necessario il nesso di strumentalità cui fa riferimento il provvedimento impugnato necessario solo nell’altro caso di confisca facoltativa (le cose "che furono destinate a commettere il reato").

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Va premesso che il ricorrente censura il provvedimento impugnato esclusivamente sotto il profilo dell’assoggettabilità a confisca del bene. Viene quindi in considerazione non il primo ma il secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

Irrilevante, nel nostro caso, è dunque la possibilità che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la consumazione di altri reati.

Lo scrutinio di legittimità va quindi esercitato sulla possibilità di disporre la confisca dell’autovettura trattandosi di cosa che servì a "commettere il reato". E sotto questo profilo non può che richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro preventivo di cose di cui è consentita la confisca implica l’esistenza di uno specifico e non occasionale, ma strutturale, nesso strumentale tra la cosa e il reato (in questo senso v. Cass., sez. 5^, 14 gennaio 2010 n. 11949, Margotta, rv. 246546; sez. 4^, 30 gennaio 2004 n. 13298, Pani, rv.

227886; sez. 6^, 5 dicembre 2002 n. 11892, Rossano, rv 224790).

L’accertamento dell’esistenza del nesso strumentale tra la cosa e il reato è accertamento devoluto al giudice di merito che, nel caso in esame, l’ha escluso rilevando come l’autovettura in questione non fosse predisposta per la consumazione di furti, che non era necessaria la sua utilizzazione per il "sopralluogo" effettuato sul posto dove poi sarebbe stato commesso il reato e che gli autori del furto disponevano anche di altre autovetture.

Trattasi di argomentazioni adeguatamente motivate sull’esclusione del nesso di strumentalità che si sottraggono al vaglio di legittimità perchè esenti da alcuna illogicità o contraddittorietà per cui la conclusione sull’inesistenza del nesso anzidetto deve ritenersi, nel presente giudizio, incensurabile.

3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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