Legge Regionale n. 3 del 04-03-2009 Regione Lombardia. Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 9
del 2 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 6 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi
contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli
desumibili dalle leggi statali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge
disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di
diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale
modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di
opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle
amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le
disposizioni del TUE.

ARTICOLO 2

(Beni non espropriabili)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione,
degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per
perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla
richiesta del beneficiario ed a cura dell’autorità espropriante, d’intesa con
gli enti pubblici interessati.

ARTICOLO 3

(Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni)

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla
realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di
comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;
b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private
di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali
deriva la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che
hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse
collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai
quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale
all’autorità amministrativa espropriante sono svolte dall’ufficio per le
espropriazioni, che l’autorità individua organizzandolo appositamente ovvero
attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano
con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge,
organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri,
in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso
una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

ARTICOLO 4

(Funzione regionale di coordinamento)

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della
gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei
procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autoritÃ
esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti
espropriativi, anche ai sensi dell’articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di
applicazione dell’articolo 14 del TUE.

ARTICOLO 5

(Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi
compresi quelli citati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di
autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale,
propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L’ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti
adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando
la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali giÃ
concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in
ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato
agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta
regionale:

a) cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui
deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta
l’espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno
adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul
sito informatico della Regione, con le modalità di cui all’articolo 4, comma
2, lettera d).

ARTICOLO 6

(Piano urbanistico)

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni
del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come
definito all’articolo 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, così come definita
alla parte I, titolo II, capi I e VI della l.r. 12/2005, il piano regolatore
generale.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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