Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) B.C. ha proposto ricorso avverso la sentenza 17 giugno 2009 della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato la sentenza 20 febbraio 2008 del Tribunale di Udine che – previa derubricazione del delitto di rapina in quello di cui all’art. 624 bis cod. pen. (furto con strappo commesso in (OMISSIS)) – l’aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione sul diniego – da parte della Corte di merito – di sostituzione della pena detentiva inflitta senza tener conto della circostanza che i precedenti da cui il ricorrente è gravato sono assai risalenti, che il medesimo è stato ritenuto non socialmente pericoloso dal giudice di primo grado e senza tener conto che era stata richiesta la sostituzione anche con la libertà controllata.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 58 sempre con riferimento al diniego di sostituzione della pena detentiva, perchè la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento a criteri inidonei a fondare la prognosi negativa per quanto riguarda la sostituzione con la pena pecuniaria per la quale l’unico criterio da seguire è quello che riguarda la prognosi sull’adempimento.
2) I due motivi di ricorso che, per la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Nella sostituzione della pena il giudice esercita un potere discrezionale (come è dimostrato dalla rubrica del ricordato art. 58 e dall’uso, nella medesima norma, del verbo "può"); questo potere discrezionale deve essere esercitato "nei limiti fissati dalla legge" e con il riferimento ai criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. e del suo esercizio il giudice deve fornire adeguata motivazione.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fatto riferimento, per negare la conversione, ai plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e in tema di armi affermando quindi che quella dell’imputato è una personalità proclive a delinquere. La motivazione è dunque adeguata perchè fondata su alcuni dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. ed ha carattere generale (e quindi riferibile anche agli altri casi di sostituzione) per cui si sottrae al vaglio di legittimità.
Nè può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui l’unica prognosi consentita, nel caso di richiesta di sostituzione della pena in quella pecuniaria, è quella relativa all’adempimento.
Questa tesi è smentita dal ricordato art. 58 che prevede, al comma 2, il diniego nel caso di prognosi sfavorevole all’adempimento ma non esclude certo per la pena pecuniaria l’esercizio del già descritto potere discrezionale previsto dal comma 1. 3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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