Legge Regionale n. 4 del 10-03-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di cultura – modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 – Collegato ordinamentale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 9 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39)

1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei
di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 10 le parole “di cui al successivo articolo
15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 16”;

b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva
i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare
convenzioni e protocolli d’intesa, per la realizzazione delle iniziative in
materia di musei di enti locali o di interesse locale.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

c) l’articolo 17 è abrogato.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la
tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico,
architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti
modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalit
per l’accesso ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 1.
2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono abrogati;

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono abrogati;

d) il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di
biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono
apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“c) approva la delibera triennale di cui all’articolo 22 e le relative
variazioni;”;

b) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

c) alla rubrica del titolo III, la parola “programma” è sostituita dalla
seguente: “programmazione”;

d) la rubrica dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale”;

e) l’alinea del comma 1 dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di
programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la
commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:”;

f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “gli indirizzi
programmatici e” sono soppresse;

g) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “di
intervento” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità di intervento,
compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con
soggetti pubblici e privati”;

h) al comma 2 dell’articolo 22, le parole “il programma regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “la delibera triennale”;

i) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni
annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione.”;

j) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “al programma regionale
pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

k) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 25, le parole “al programma
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”;

l) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Attuazione della delibera triennale)

1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti all’approvazione della delibera triennale. Secondo le modalit
definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione
generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39)

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli
interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso ai
contributi di cui all’articolo 5.”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
“1bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”.

ARTICOLO 5

(Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9)

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attivit
di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole “delibera-quadro triennale di
promozione educativa e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

b) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “e, per i rispettivi territori,
ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse; le
parole: “delibera-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

c) la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “delibera
triennale di promozione educativa e culturale”;

d) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare
competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale,
aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare
competente.”;

e) all’alinea del comma 2 dell’articolo 5, le parole “La delibera quadro”
sono sostituite dalle seguenti: “La delibera triennale:”;

f) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, le parole “gli indirizzi”
e “le priorità” sono soppresse; le parole “campo culturale” sono sostituite
dalle seguenti: “materia di promozione educativa e culturale”;

g) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato;

h) l’articolo 6 è abrogato;

i) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “Attuazione
della delibera triennale”;

j) l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente:

“1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale
e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:”;

k) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “previsto nella
delibera-quadro” sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “, in
attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,” sono soppresse;

m) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “ed ai consorzi
comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse;

n) dopo il comma l dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti
conseguenti.”;

o) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “delibera-quadro regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”;

p) l’articolo 12 è abrogato.

ARTICOLO 6

(Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35)

1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione
Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi
integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole “sentita la commissione
consiliare competente” sono soppresse;

b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole “direttore generale” sono
sostituite dalle seguenti: “dirigente della direzione generale competente”.

ARTICOLO 7

(Modifiche alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28)

1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e
valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Lombardia” sono sostituite dalle
seguenti: “Soprintendenza competente per territorio ai sensi della
legislazione statale.”;

b) al comma 2 dell’articolo 11, le parole “tra Regione, Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo
Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale” sono sostituite dalle seguenti: “tra
la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia”.

ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente
legge si concludono secondo le diposizioni vigenti al momento del loro avvio.

ARTICOLO 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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