Legge Regionale n. 5 del 10-03-2009 Regione Lombardia. Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 10
del 9 marzo 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 25, nel primo periodo, le parole “quattro
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite
dalle parole “la data del 31 marzo 2010”; nel secondo periodo, le parole “di
quattro anni” sono eliminate;

b) al comma 7 dell’articolo 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
“Fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso
all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi
rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere
strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La
Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per
l’applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale
termine, si applicano le previsioni del documento d’inquadramento di cui al
presente comma.”;

c) il comma 8 bis dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
“8 bis. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i piani
attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui
all’articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati
dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei
quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.”;

d) il comma 8 sexies dell’articolo 25 della l.r. 12/2005 è sostituito dal
seguente:
“8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino
all’approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle
previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della
volumetria preesistente per l’attuazione di iniziative di edilizia
residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata; nel caso di edifici
a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il
recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a
servizi, nell’ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di
intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l’attuazione di
iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia
convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni
del sistema regionale dell’edilizia residenziale pubblica: disciplina dei
servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree
destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano
regolatore generale, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione
residenziale, per l’attuazione di iniziative di edilizia residenziale
pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo
di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del
comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente,
nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare
gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque
garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto
metri quadrati per abitante.”;

e) dopo il comma 8 octies dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“8 nonies. Fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni
possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti
territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di
attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di
determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e
prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina
necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto
urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le
determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo
la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997
che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lettera i).”;

f) il comma 3 dell’articolo 26, è così sostituito:
“3. I comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro
il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso
inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e
accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo
dell’ente.”;

g) al comma 8 dell’articolo 64, dopo le parole “commissione per il
paesaggio di cui all’articolo 81,” sono inserite le parole “ove esistente,”;

h) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 80, le parole “dagli
articoli 38 e 39” sono sostituite dalle parole “dall’articolo 38”;

i) al comma 3 dell’articolo 80, dopo la lettera e bis) è aggiunta la
seguente:
“e ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili di cui all’art. 28, comma 1, lettera e bis), della
l.r. 26/2003.”;

j) dopo il comma 6 dell’articolo 80, è aggiunto il seguente:
“6 bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le
funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente
dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunit
montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti
di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’articolo
159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata
verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative
di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio
ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi
regionali, dall’ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei
parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la
sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi
sono esercitate dalla Regione.”;

k) dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

“Art. 94 bis
(Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire)

1. L’attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle
disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è
connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è
subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di
costruzione, nonché all’esistenza o alla realizzazione delle opere per la
dotazione o l’adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla
realizzazione degli immobili compresi nell’intervento.

2. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di
trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione
negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l’esecuzione e l’adeguamento
delle opere di pertinenza dell’intervento di trasformazione urbanistica di cui
al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all’articolo 9.

3. Qualora l’amministrazione comunale non reputi necessario o
possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma
1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla
corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla
parte II, titolo I, capo IV della presente legge.”;

l) alla lettera w) dell’articolo 104 della l.r. 12/2005 la frase “nonché
all’articolo 25, commi 1 e 2 della presente legge” è sostituita dalla
seguente “nonché all’articolo 25, commi 1, 2 e 8 bis della presente legge;”.

ARTICOLO 2

(Interventi previsti dal Piano territoriale d’area Malpensa)

1. Le previsioni del Piano territoriale d’area Malpensa, approvato con la
legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d’area Malpensa.
Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative
unicamente agli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A1, mantengono
efficacia fino all’approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20
e 21 della l.r. 12/2005, di un nuovo Piano territoriale regionale d’area, e
comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato
dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999.

2. Gli interventi di cui all’Allegato A – Tabella A2 della l.r. 10/1999
possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato
dall’articolo 1, comma 4, della l.r. 10/1999, qualora, entro lo stesso
termine, sia intervenuta l’approvazione, con le procedure di cui all’articolo
3 della l.r. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.

3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del Piano
territoriale d’area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2,
rimaste inattuate alla scadenza del termine indicato dall’articolo 1, comma 4,
della l.r. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori
dei parchi nell’ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, con l’applicazione delle procedure previste dalle leggi
regionali vigenti.

ARTICOLO 3

(Compensazione materiali di escavazione)

1. Per gli interventi nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale e lacuale di
cui all’articolo 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione
e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, dell’onere per l’esecuzione delle opere con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali
vigenti.

2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori
con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio
idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e
modalità operative per l’esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 4

(Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e
servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche
alla legge regionale 17/2006)

1. E’ istituito un fondo per il finanziamento degli oneri professionali di
progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla
realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia
pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il
10 per cento del costo complessivo dell’opera.

2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente
non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall’ultimo censimento
ufficiale.

3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al
comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni
all’effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla
legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali).

4. Nel caso in cui l’opera non sia realizzabile o sia venuto meno l’interesse
pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite,
in un’unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate
dei relativi interessi legali.

5. La Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziate a
bilancio, stabilisce i criteri, l’importo e le modalità di ammissione al
finanziamento.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri
finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi
regionali.

7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per
l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a
legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 7 sono abrogati.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 4, è autorizzata la
spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro
2.000.000,00 per l’anno 2009 ed euro 500.000,00 per l’anno 2010, cui si
provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 “Territorio montano e
piccoli comuni” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all’anno 2010,
l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali
di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

ARTICOLO 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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