Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-10-2010) 04-01-2011, n. 30

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Messina con ordinanza del 12.5.2010 rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse del minore F.G. avverso l’ordinanza di applicazione da parte del GIP presso il Tribunale pei minorenni di Messina dell’8.4.2010 della misura cautelare degli arresti domiciliari perchè indagato per concorso in estorsione.

Circa i gravi indizi di colpevolezza il Tribunale osservava che presso una gioielleria si erano presentati due giovani che avevano cercato di acquistare un braccialetto pagandolo attraverso un bancomat intestato a S.A.. Richiesti di fornire i documenti i due giovani abbandonavano precipitosamente il locale lasciando ivi lo stesso bancomat. Successivamente si presentava presso la gioielleria altro giovane identificato per F.G. che dichiarava che il bancomat apparteneva al proprio nonno. I verbalizzanti fermavano i due primi giovani che venivano identificati per C.D. e C.G.. Veniva sentito il titolare della carta di credito S.A. che riferiva che il nipote S.G.A. era a conoscenza della presenza in cassaforte del bancomat e del suo codice Pin e che il nipote conosceva dove erano conservate le chiavi della cassaforte (aveva il 10.2 denunciato lo smarrimento della carta e ricevuto il 20 una carta sostitutiva); a questo punto veniva sentito il nipote S.G. M. che riferivi che tal R.R. ed il F. lo avevano minacciato anche con un coltello intimandogli di consegnargli il bancomat del nonno. Tali dichiarazioni confermava al P.M. Il Tribunale riteneva pienamente attendibili le dichiarazioni del S. S.; doveva peraltro ritenersi che il bancomat in questione fosse quello ottenuto in sostituzione dal S..

Il R. ed il C. affermavano di aver utilizzato il bancomat del S.A. indicando anche i numerosi pagamenti effettuati. Circa le esigenze cautelari il Tribunale riteneva, attesa la gravità dei fatti e le modalità degli stessi, che sussistesse il pericolo di reiterazione del reato e che la misura disposta consentisse all’indagato di frequentare la scuola ed un regolare controllo da parte dei genitori.

Con il primo motivo si deduce l’omesso accertamento della personalità del minore D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 9; tale omissione era da configurarsi come una violazione degli artt. 3 ,24 e 11 Cost. in quanto aveva impedito una valutazione della misura da adottare modulata con riferimento in concreto alla personalità dell’indagato, anche alla luce delle disposizioni internazionale sui minorenni.

Con il secondo motivo si deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.

Tutti i minorenni sentiti avevano fatto uso del bancomat, eccetto il F. e il coltello di cui parlava il S.S. non era stato trovato. Le dichiarazioni rese dal detto S. non coincidevano in nulla con quelle rese dal nonno circa i giorni in cui aveva ricevuto il nuovo bancomat. Era lecito dubitare persino che fosse avvenuto un primo smarrimento del bancomat in questione.

Quanto affermato nell’ordinanza a proposito del concreto pericolo di reiterazione nel reato era assolutamente generico ed immotivato. Il F. aveva atteso l’arrivo della polizia onde spiegare l’accaduto e si era presentato spontaneamente al PM. La misura disposta era gravemente lesiva degli interessi del minore che viene privato della possibilità di partecipare alle attività integrative scolastiche e di una frequentazione dei compagni di studio. I coimputati si trovavano anch’essi minorenni erano già in stato di libertà.

L’avv.to del F. faceva pervenite alla Corte dichiarazione di rinuncia all’impugnazione a firma del F..

Motivi della decisione

Alla stregua dell’intervenuta rinuncia del ricorrente all’impugnazione si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto previsto per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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