Legge Regionale n. 8 del 30-04-2009 Regione Lombardia. Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 18
del 4 maggio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 5 maggio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo
comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni.

ARTICOLO 2

(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che
effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attivitÃ
sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.

2. E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli
alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a
quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si
svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e
di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di
somministrazione.

3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle
prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione
di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e
per il territorio della Lombardia).

4. L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa
comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.

5. L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della
disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e
regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 3

(Orari e pubblicità)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane
di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri
prodotti per il consumo immediato nei locali dell’azienda sono rimessi alla
libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria
compresa dalle ore sei all’una del giorno successivo, salvo deroghe motivate
da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di
soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e
la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche
del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno.

2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di
propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di
apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre
l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti
eventualmente congelati.

ARTICOLO 4

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00
euro.

3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in
caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un
periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti
alimentari di propria produzione per il consumo immediato.

4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove
applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato.

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla
legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le
sanzioni amministrative e introita i proventi.

ARTICOLO 5

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione
della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene
informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle
osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle
associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.

ARTICOLO 6

(Disposizione transitoria)

1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria
produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione
di cui all’articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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