Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 26
del 29 giugno 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 2 del 30 giugno 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute
e dell’ambiente”, in materia di certificazione energetica)
1. Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la
documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della
qualità, sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta
regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in
modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unit
immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla
corretta applicazione della disciplina regionale per l’efficienza energetica
in edilizia.”;
b) alla fine del comma 3 dell’articolo 25 aggiungere il seguente periodo:
“L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario
all’ammissione ai corsi di qualificazione.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo le
indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al
comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L’attestato di
certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di
trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia
certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato,
all’atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle
deliberazioni della Giunta regionale in materia.
4 ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari
già dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a
decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica di cui
al comma 4-bis è consegnato dal proprietario al conduttore all’atto della
stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale.
4 quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus,
definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a
edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli
impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l’aggiudicatario
consegna al proprietario dell’edificio l’attestato di certificazione
energetica di cui al comma 4 bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal
rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l’obbligo di
allegazione o di consegna dell’attestato di certificazione energetica, secondo
quanto indicato ai commi 4 bis e 4 ter, il proprietario o il locatore è tenuto
ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini
sopra previsti per la consegna dell’attestato stesso, da parte
dell’aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus
o del contraente, al proprietario dell’immobile.