…professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 56 del 7-3-2012
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l’articolo 6, comma 2-sexies, del citato
decreto legislativo, introdotto dall’articolo 2 del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob,
individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche’ i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta
possono essere trattati come clienti professionali e la relativa
procedura di richiesta;
Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
materia di intermediari;
Visto in particolare l’allegato 3 della citata delibera che
stabilisce i requisiti per l’individuazione dei clienti professionali
privati;
Visto l’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
sostituito dall’articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
tema di contenimento dell’uso degli strumenti derivati e
dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali;
Sentita la Banca d’Italia;
Sentita la Consob;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;
Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo
schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visto il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento
comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3
ottobre 2011;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di
investimento, accessori o di gestione collettiva;
b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l’esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti
finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;
c) «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai
sensi del successivo articolo 2;
d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all’articolo
1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all’articolo
1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, gli agenti di cambio e la societa’ Poste Italiane – Divisione
Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.
Art. 2 Clienti professionali pubblici 1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti: a) il Governo della Repubblica; b) la Banca d’Italia. 2. L’intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso e’ considerato di diritto un cliente professionale e che sara’ trattato come tale, a meno che l’intermediario e il cliente convengano diversamente. L’intermediario inoltre informa il cliente del fatto che puo’ richiedere una modifica dei termini dell’accordo per ottenere un maggior livello di protezione. 3. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello piu’ elevato di protezione. 4. Il cliente professionale pubblico puo’ richiedere un livello piu’ elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.
Art. 3
Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il
riconoscimento
1. Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come
clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonche’ gli enti pubblici nazionali e regionali,
a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione
approvato superiori a 40 milioni di euro;
b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore
nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel
corso del triennio precedente la stipula del contratto;
c) presenza in organico di personale addetto alla gestione
finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed
esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli
di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
2. La disapplicazione di regole di condotta previste per la
prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali
e’ consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle
competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile
della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1,
l’intermediario puo’ ragionevolmente ritenere, tenuto conto della
natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente e’
effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie
decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che
assume.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni
previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la
procedura seguente:
a) i clienti devono comunicare per iscritto all’intermediario di
essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a
titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o
tipo di operazione o di prodotto;
b) alla comunicazione di cui alla lettera a) e’ allegata una
dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante
il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia
finanziaria, con indicazione dell’esperienza maturata nel settore
finanziario;
c) l’intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una
comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i
diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato
dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti
dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.
4. Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di
protezione dell’investitore, l’intermediario adotta le misure idonee
ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato
cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1.
L’intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla
quale risulta che l’intermediario ha valutato i requisiti ed ha
accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente
professionale.
5. I soggetti di cui al comma 1 informano l’intermediario delle
eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro
classificazione; in ogni caso, l’intermediario adotta provvedimenti
appropriati se constata che il cliente non soddisfa piu’ le
condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai
clienti professionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2011
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2,
Economia e finanze, foglio n. 112
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.