Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1247 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la statuizione di integrale rigetto, accoglieva parzialmente la domanda proposta da L.R.G. nei confronti del Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino, dichiarando il suo diritto air inquadramento nel quarto livello retributivo dal primo gennaio 1998 e condannando il Consorzio al pagamento delle conseguenti differenze retributive. La Corte territoriale, premesso che il L.R. era stato assunto nel 1983 ed inquadrato nel terzo livello operai, escludeva preliminarmente il diritto alla superiore qualifica di impiegato di quinto livello prima del 1991, perchè solo con il CCNL 1991/1993 le figure di responsabile ufficio tecnico e responsabile tecnico o organizzativo di cantiere erano stati inserite nella categoria degli impiegati. L’accertamento quindi, precisava la Corte adita, doveva essere effettuato per il periodo dal 1991 in poi, di cui aveva riferito il teste C., che non era stato però in grado di comunicare dati significativi. Le altre deposizioni e la documentazione allegata si riferivano invece al periodo antecedente al 1991, per cui la pretesa del diritto all’inquadramento come impiegato era infondata. Doveva invece essere accolta la domanda di inquadramento nel quarto livello operai in base al Contratto Integrativo Regionale (CIR) con validità dall’aprile 1988 al 31 dicembre 1989, il quale ha incluso nel quarto livello il collaboratore tecnico alla direzione lavori, analogamente alla previsione del successivo CIR relativo al periodo 1996/1999. Poichè dall’istruttoria espletata era emerso che, quanto meno negli anni 1989 e 1990, il ricorrente aveva svolto mansioni di responsabile tecnico amministrativo con assunzione di "responsabilità di squadra" interagendo con il direttore dei lavori con "potere di iniziativa sull’ incarico da eseguire (teste T.) e dirigendo "le attività della sua squadra" (teste A.) competeva l’inquadramento in detto quarto livello. Quanto alla decorrenza, il ricorrente aveva omesso di richiamare, pur avendone fatta allegazione, il CIR del 1988, per cui non si poteva ad esso fare riferimento per determinare la data di riconoscimento della superiore qualifica, per cui, in tale contesto, corretta si appalesava la decorrenza al primo gennaio 1998 al pari di quanto riconosciuto dal Consorzio ad altri dipendenti.

Avverso detta sentenza il Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino ricorre con due motivi.

Il lavoratore è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione alla sfera di applicazione del Contratto integrativo regionale (primo gennaio 1996-31 dicembre 1999) nonchè alla sua decorrenza e durata, si lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto la superiore qualifica sulla base del CIR stipulato il 6 marzo 1998, concernente il periodo 1996/1999, applicandolo però a circostanze verificatesi in precedenza, ossia alla superiori mansioni svolte negli anni 1989/1990, senza però accertare se il medesimo CIR avesse efficacia retroattiva.

Il motivo è infondato giacchè la Corte adita ha affermato che la medesima declaratoria era contenuta anche nel CIR anteriore, ossia quello del 1988 che copriva il periodo che interessa, astenendosi dal l’applicarlo perchè il lavoratore non lo aveva invocato, pur avendolo allegato. Non vi era quindi necessità di verificare la efficacia retroattiva del CIR del 1988, sorgendo il diritto rivendicato da un contratto collettivo anteriore.

Parimenti infondato è il secondo motivo con cui, lamentando violazione dell’art. 2103 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 7 del CIR del 1988 e difetto di motivazione, si imputa alla sentenza di avere erroneamente preso in considerazione le deposizioni testimoniali relativa agli anni 1989/1990 in contraddizione con quanto rilevato in precedenza, ossia che erano rilevanti solo le deposizioni concernenti gli anni dal 1991 in poi. La tesi non è fondata perchè quest’ultima parte della motivazione era funzionale ad escludere il diritto alla qualifica di impiegato, in quanto prevista solo dal CCNL 3991/1993, ma non impediva il riconoscimento della qualifica di operaio di quarto livello, che è stata verificata alla luce dei CIR del periodo che interessa.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *