Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1246 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. aveva proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Bologna con cui era stata rigettata la sua domanda, svolta nei confronti del datore di lavoro Azienda Trasporti Consorziali ATC di Bologna, di riconoscimento del diritto all’inquadramento ad un livello superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed alle conseguenti differenze retributive. Il C., inquadrato nel settimo livello come operaio generico, era stato assegnato, dal 1991, all’ufficio concessioni, ove aveva svolto compiti di rilevazione topografica delle linee urbane degli autobus ed aveva chiesto nel ricorso introduttivo, il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel quarto livello, o in altro superiore a quello posseduto, in subordine solo la condanna alle differenze retributive per le mansioni di fatto svolte, mentre nel corso del giudizio aveva limitato la domanda a dette differenze. Il Tribunale di Bologna, giudice dell’appello, confermava il rigetto della domanda per non avere il ricorrente prodotto le tabelle retributive previste dai contratti collettivi, sia nazionali che integrativi, perchè mancava un elemento decisivo della causa petendi, attinente alla determinazione del quantum dovuto e tale mancata allegazione non consentiva la verifica dei conteggi allegati al ricorso.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con quattro motivi.

Resiste l’ATC con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Premette il ricorrente che il Tribunale aveva disposto consulenza contabile per accertare quanto a lui dovuto sulla base della retribuzione contrattualmente prevista per i lavorator inquadrati al quarto ed al quinto livello del CCNL con decorrenza dal 1992 alla fine del rapporto; che il CTU aveva reperito solo le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale, ma non quelle definite in sede aziendale e quindi riferiva al Collegio che, sulla base delle sole tabelle allegate al contratto collettivo nazionale, non veniva evidenziata alcuna differenza retributiva, precisando che ciò era dovuto al fatto che negli accordi aziendali integrativi venivano previste voci retributive in aggiunta a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione degli artt. 167, 414, 416 e 421 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, si duole che il Tribunale non abbia considerato che la società datrice di lavoro non aveva mai contestato l’esistenza delle tabelle salariali allegate al contratto collettivo nazionale o aziendale, essendosi limitata a contestare "l’esattezza sia contabile che giuridica, dei prospetti di calcolo delle pretese differenze retributive allegati al ricorso introduttivo". Pertanto, in base al principio di non contestazione, avrebbe errato il Tribunale nell’affermare che occorreva la prova della esistenza delle tabelle salariali come fatto costitutivo del diritto. In ogni caso il Tribunale doveva accogliere la richiesta istruttoria da lui formulata di acquisizione di dette tabelle avvalendosi dei poteri conferiti dall’art. 421 cod. proc. civ., non potendo fare, nel rito del lavoro, meccanica applicazione dei principi sull’onere della prova.

Con il secondo motivo, denunziando violazione delle medesime disposizioni, si lamenta che i Giudici di merito non abbiano fatto applicazione dell’art. 425 cod. proc. civ., che consente al giudice di chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti collettivi anche aziendali.

Con il terzo mezzo, censurando la sentenza per violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., si lamenta che i Giudici d’appello non abbiano acquisito d’ufficio le tabelle allegate al contratto collettivo aziendale e che non abbiano motivato in ordine alla esplicita richiesta in tal senso formulata da esso ricorrente.

Con il quarto mezzo si assume la violazione dell’art. 414 cod. proc. civ. e dell’art. 36 Cost., nonchè difetto di motivazione.

Il terzo motivo va accolto con conseguente assorbimento degli altri tre.

La sentenza impugnata infatti si è limitata a rilevare la mancanza, agli atti di causa, dei contratti collettivi nazionali ed aziendali e da ciò ha desunto la impossibilità di verifica dei conteggi allegati al ricorso, senza però motivare sulla istanza espressamente proposta dal ricorrente di acquisirli d’ufficio e quindi implicitamente rigettandola senza esprimere le ragioni del rigetto.

In tal senso non si è attenuta al principio più volte enunciato in sede di legittimità (tra le tante Cass. Sez. un. n. 8202/2005) per cui, dopo avere affermato che il divieto dei nuovi mezzi di prova in appello comprende anche i documenti, precisa che tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 cod. proc. civ., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri. Si è precisato altresì che, "allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti".

E’ stato affermato altresì (Cass. 15653 del 01/07/2010) che "Nelle cause soggette al rito del lavoro, l’acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ., comma 2, non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, comma 2, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l’applicabilità al rapporto".

Ciò non significa che le predette istanze debbano in ogni caso essere accolte dai giudici d’appello, è vero invece che, ove formulate, spetta ai medesimi di valutarne la ammissibilità sulla base di tutti gli elementi versati in causa, esplicitando le regioni che ne consigliano il rigetto.

Nella specie i Giudici d’appello non hanno reso alcuna motivazione, onde il terzo motivo va accolto con assorbimento degli altri e cassazione sul punto della sentenza impugnata, e rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Firenze, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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