Legge Regionale n. 11 del 14-07-2009 Regione Lombardia. Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28
del 13 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 15 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9
marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale
mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia
di trasporti, con esclusione di quelle relative alle infrastrutture.

ARTICOLO 2

(Finalità)
(art. 1, l.r. 22/98 e art. 1, l.r. 1/02)

1. La Regione Lombardia, nell’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi pubblici di trasporto, nel rispetto delle normative
comunitarie e statali, assicura il governo della mobilità e incentiva la
riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale,
garantendo:

a) la programmazione regionale e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in
relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio
lombardo con riguardo alle specifiche informazioni fornite da enti pubblici e
privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento
dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato
della mobilità e delle relative infrastrutture;
3) lo sviluppo delle aree di interscambio tra i diversi modi di trasporto
mediante interventi di riqualificazione e di nuova infrastrutturazione delle
stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane urbane ed extraurbane;
4) l’incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale
in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell’esercizio, anche
attraverso l’ammodernamento e l’acquisto di nuovo materiale rotabile;
5) l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare per lo sviluppo della
mobilità negli ambiti a domanda diffusa o debole;
6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana, della
salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane
caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;
7) l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni in atmosfera, alimentati
a gasolio ecologico, nonché con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di
autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera;
8) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di
nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
9) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da
razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;
10) il superamento degli assetti monopolistici e l’introduzione di regole di
concorrenza nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
11) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni,
ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell’art.
18, commi da 3 a 3-septies del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59);
12) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle
informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli
utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali
o alla Regione;
13) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni
confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
14) l’innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della
mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all’integrazione modale e
tariffaria, all’erogazione di servizi informativi ai cittadini;
15) l’adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più
deboli;
16) l’individuazione di criteri di politica tariffaria in funzione del
miglioramento del servizio erogato;
17) l’integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra
sistemi tariffari anche con l’adozione di tecnologie e di sistemi di
bigliettazione innovativi, con l’obiettivo di:

a) ottimizzare i tempi complessivi di viaggio e recuperare competitivit
rispetto al mezzo privato;
b) introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di
trasporto pubblico regionale e locale;
c) rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell’utenza
per la programmazione dei servizi e per il riparto degli introiti tariffari
tra i diversi vettori;
d) individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di
servizio erogata;

b) il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti
locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto
pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello regionale,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni
territoriali, di responsabilità ed unicità dell’amministrazione della
funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di
copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell’utenza per quanto
concerne la quantità, la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto
pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo
delle politiche tariffarie attraverso l’istituzione dell’Organo di garanzia
del trasporto pubblico di cui all’articolo 17;
d) l’adeguamento e lo sviluppo dell’informazione rivolta agli
utenti e della comunicazione di carattere istituzionale relativa ai servizi di
trasporto pubblico locale.

2. Nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, la
Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare, i soggetti
esercenti servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie,
approva il “Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale”, che
definisce le strategie di intervento della Regione, indicando le azioni
prioritarie per il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di
sviluppo.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

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