Legge Regionale n. 1 del 23-02-2009 Regione Marche. Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione realizza un sistema integrato di prevenzione e cura della
patologia diabetica e delle sue complicanze volto ad assicurare agli utenti
l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nel rispetto
dei principi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. La Regione garantisce, in particolare, la gestione integrata del paziente
diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione congiunta
dello specialista e del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta in un programma stabilito di assistenza nei confronti dei pazienti. La
gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace
coordinamento tra assistenza territoriale e specialistica.

ARTICOLO 2

(Assistenza territoriale)

1. L’assistenza territoriale è erogata dai medici di medicina generale o dai
pediatri di libera scelta ed è coordinata dai distretti sanitari.
2. L’assistenza territoriale è finalizzata al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) prevenzione e diagnosi precoce delle alterazioni del metabolismo
glucidico;
b) predisposizione e attuazione del piano di cura del paziente, in
collaborazione con le strutture indicate agli articoli 3 e 5;
c) corretta gestione della terapia farmacologica;
d) sorveglianza degli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante
e delle interferenze della stessa con altre terapie in corso;
e) invio del paziente diabetico alla struttura specialistica di cui
all’articolo 3 o all’articolo 5 secondo le modalità previste nel piano di cura;
f) adeguata assistenza domiciliare al diabetico non autosufficiente ed
attivazione dell’assistenza domiciliare integrata, quando necessario;
g) raccolta dei dati in maniera omogenea utilizzando supporti
informatizzati ed invio dei dati medesimi alle strutture preposte secondo le
modalità stabilite dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui all’
articolo 6.

ARTICOLO 3

(Assistenza specialistica per adulti)

1. L’assistenza specialistica è erogata attraverso Centri di diabetologia di
primo e secondo livello.
2. In ciascun ambito territoriale zonale definito dall’articolo 9 della legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario
regionale) è istituito un Centro di diabetologia di primo livello. Il Centro è
un’unità operativa semplice a collocazione ospedaliera e svolge le seguenti
funzioni:
a) valutazione della patologia diabetica ed impostazione del piano
complessivo di trattamento in collaborazione con i medici di medicina generale;
b) raccolta, aggiornamento ed invio dei dati alle strutture preposte
secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale nell’atto di indirizzo di
cui all’articolo 6, in collaborazione con i medici di medicina generale;
c) studio e prevenzione delle complicanze del diabete mellito, in
collegamento con altre Unità operative specialistiche, per la definizione
diagnostica;
d) trattamento delle complicanze del diabete mellito con particolare
riferimento al piede diabetico;
e) attività ambulatoriale con accesso continuativo diurno anche per
prestazioni di urgenza su prescrizione del medico di medicina generale, sulla
base dei protocolli indicati all’articolo 6, comma 1, lettera b);
f) promozione di una costante e consapevole partecipazione del paziente
alla gestione del suo stato di salute anche attraverso l’addestramento alle
tecniche di autocontrollo alimentare e terapeutico;
g) attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e nelle
strutture ospedaliere dell’ambito territoriale in cui è istituito.
3. In ciascuna Provincia è istituito un Centro di diabetologia di secondo
livello sulla base di indirizzi dettati dalla Giunta regionale. Detti Centri
assicurano, per l’ambito territoriale della Zona in cui sono costituiti, anche
le funzioni di Centro di diabetologia di primo livello.
4. I Centri di diabetologia di secondo livello, costituiscono Unità operative
complesse ed assicurano:
a) assistenza oculistica completa;
b) assistenza nefrologica completa;
c) diagnosi e terapia della patologia cardiovascolare;
d) assistenza podologica;
e) assistenza dermatologica;
f) assistenza neurologica;
g) impianto e controllo dei microinfusori e degli Holter glicemici;
h) consulenza alle strutture di primo livello;
i) day hospital terapeutico.
5. La dotazione di personale dei Centri di diabetologia tiene conto delle
dimensioni del bacino d’utenza, delle caratteristiche del territorio e della
struttura ospedaliera in cui sono inseriti, assicurando continuità di
intervento. In particolare la dotazione di personale è determinata in maniera
da garantire l’assistenza, la consulenza e il trattamento del paziente in
regime ambulatoriale, di degenza ordinaria e di day hospital; l’educazione
terapeutica; lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e
croniche.

ARTICOLO 4

(Funzioni dell’INRCA)

1. E’ istituito presso l’INRCA il Centro di riferimento regionale del piede
diabetico. Il Centro costituisce Unità operativa complessa ed è dotato di
posti letto.
2. Il Centro di riferimento svolge le funzioni di diagnosi e terapia
specialistica per tutte le patologie podologiche connesse al diabete. In
particolare il Centro assicura:
a) la radiologia interventistica;
b) la chirurgia vascolare.
3. L’INRCA costituisce, inoltre, riferimento regionale per i problemi della
diabetologia in età geriatrica.

ARTICOLO 5

(Assistenza specialistica per minori)

1. L’assistenza specialistica per minori è erogata attraverso il Centro di
riferimento regionale per la diabetologia pediatrica istituito presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M.
Lancisi – G. Salesi” di Ancona, e costituisce Unità operativa complessa.
2. Il Centro è strutturato per assicurare un approccio diagnostico-terapeutico
multidisciplinare per tutti i soggetti affetti da diabete mellito in et
pediatrica ed adolescenziale, sia all’esordio della malattia, che durante il
suo corso.
3. In particolare compete al Centro:
a) l’osservazione epidemiologica della malattia diabetica nel territorio
regionale;
b) la diagnosi del diabete, la terapia e l’assistenza del paziente e del
suo nucleo familiare anche sotto il profilo psico pedagogico, in
collaborazione con il pediatra di libera scelta;
c) l’impostazione del piano complessivo di trattamento terapeutico, in
collaborazione con il pediatra di libera scelta;
d) l’educazione terapeutica nei confronti del paziente e dei suoi
familiari, anche con iniziative a carattere residenziale;
e) l’istruzione all’uso dei presidi diagnostici e terapeutici;
f) la prescrizione, l’impianto ed il controllo dei microinfusori, degli
Holter glicemici e delle nuove tecnologie biomediche;
g) la realizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado del
territorio regionale ove è inserito il minore diabetico, di iniziative di
informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in et
pediatrica ed adolescenziale e sulla gestione del diabete dei minori in
ambiente scolastico;
h) lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e
croniche;
i) la prevenzione mediante l’educazione ad un corretto stile di vita per
i soggetti affetti da obesità e per i soggetti a rischio di diabete non
insulino-dipendente;
j) la diagnosi e la cura delle patologie endocrine infantili connesse con
la malattia diabetica;
k) la collaborazione con le associazioni di volontariato attive nel
settore;
l) l’organizzazione di incontri con i pediatri di libera scelta al fine
di aggiornarli sulle tematiche inerenti il diabete in età evolutiva;
m) la pronta disponibilità, anche telefonica, 24 ore su 24 ai pazienti e
alle loro famiglie, nonché alle strutture ospedaliere in caso di eventuali
ricoveri.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in regime di day hospital,
ricovero ospedaliero, consulenza ambulatoriale e consulenza diretta sul
territorio.
5. Il Centro è costituito da un’équipe formata da medici esperti in
diabetologia pediatrica, personale infermieristico, psicologi e dietisti. La
dotazione del personale è determinata in modo da garantire l’espletamento
delle attività di cui al comma 3, assicurando la continuità degli interventi
sull’intero territorio regionale.

ARTICOLO 6

(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale detta indirizzi alle Aziende sanitarie e all’INRCA per
le attività di prevenzione del diabete e gestione integrata del paziente
diabetico. Gli indirizzi in particolare:
a) determinano gli standard operativi di funzionamento per le attivit
erogate;
b) individuano i protocolli condivisi per la prevenzione, diagnosi e
terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, nonché i modelli standard
di comunicazione;
c) indicano le attività di formazione ed aggiornamento del personale
medico, infermieristico e tecnico da inserire nei programmi di formazione ed
aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
d) promuovono la ricerca epidemiologica da attuarsi mediante modelli
informatizzati;
e) definiscono le modalità per l’attuazione del controllo di qualit
delle prestazioni erogate dai medici di medicina generale, dai pediatri di
libera scelta e dai Centri di diabetologia, mediante l’individuazione di
indicatori di struttura, di processo ed esito;
f) determinano i criteri per lo svolgimento delle attività di educazione
rivolte ai pazienti diabetici, alle rispettive famiglie e alle scuole, nonché
le iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica
rivolte alla globalità della popolazione;
g) stabiliscono criteri per l’istituzione di Centri di diabetologia di I
e di II livello;
h) determinano le modalità di distribuzione dei presidi diagnostici e
terapeutici a carico del servizio sanitario regionale ai sensi della normativa
statale vigente, assicurando che gli stessi siano forniti per il tramite delle
farmacie;
i) determinano le modalità di raccordo tra i servizi erogati dall’Azienda
ospedaliera universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” , le altre Aziende sanitarie e l’INRCA;
j) individuano le modalità con cui le Aziende sanitarie e l’INRCA si
avvalgono della collaborazione e dell’aiuto delle associazioni per la tutela
del diabetico in età adulta e pediatrica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 determinano altresì i termini e le
ulteriori specifiche modalità di adeguamento delle Aziende sanitarie e
dell’INRCA alle disposizioni previste dalla presente legge.
3. Nell’ambito delle strutture ospedaliere ove sono istituiti i Centri di
diabetologia di cui agli articoli 3 e 5, i pazienti affetti da diabete e
malattie del ricambio trovano ricovero nelle unità operative dell’area
funzionale medica. E’ comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in
Unità operative autonome.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti,
intese con l’Università politecnica delle Marche per la formazione e la
ricerca in campo diabetologico, favorendo in particolare la collaborazione tra
Università ed INRCA per la ricerca in materia di diabetologia in et
geriatrica.

ARTICOLO 7

(Comitato regionale per la diabetologia)

1. Al fine di coordinare l’attività di assistenza nel settore delle malattie
diabetologiche e del ricambio è istituito il Comitato regionale per la
diabetologia. Il Comitato in particolare è sentito dalla Giunta regionale in
ordine alla definizione degli indirizzi di cui all’articolo 6 e sulla proposta
di piano sanitario regionale.
2. L’Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale possono richiedere
pareri al Comitato su atti relativi all’organizzazione dei servizi, alla cura
e alla prevenzione della malattia diabetica, diversi da quelli indicati al
comma 1.
3. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attivit
previste agli articoli 2, 3 , 4 e 5. Il Comitato può formulare proposte alla
Giunta regionale in ordine all’attività di assistenza nel settore
diabetologico.
4. Il Comitato presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull’attività svolta e una relazione finale sull’attività effettuata nel
triennio. Copia delle relazioni è trasmessa all’Assemblea legislativa
regionale.
5. Il Comitato è composto:
a) dai responsabili dei Centri di diabetologia di I e II livello;
b) dal responsabile del Centro di diabetologia pediatrica e geriatrica ;
c) dal responsabile del Centro di riferimento regionale del piede
diabetico;
d) da un rappresentante dei medici di base designato da ciascun ordine
dei medici provinciali;
e) da un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete
adulto e un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete
pediatrico;
f) da un rappresentante dell’Università;
g) dal dirigente del servizio competente in materia o suo delegato;
h) da un esperto in diabetologia nominato dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che convoca, presiede,
coordina i lavori del Comitato stesso e redige la proposta di relazione
indicata al comma 4 .
7. I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 5, sono designati
entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Comitato è
costituito in presenza della maggioranza dei componenti dello stesso, salve le
successive integrazioni.
8. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.

ARTICOLO 8

(Disposizioni transitorie)

1. Sino all’approvazione della deliberazione indicata al comma 1 dell’articolo
6:
a) i centri di diabetologia operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano a svolgere le funzioni indicate dalla l.r. 9
dicembre 1987, n. 38 (Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e
malattie del ricambio), ancorché abrogata;
b) la distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini
diabetici a carico del servizio sanitario regionale, è effettuata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Il Comitato per la diabetologia in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolge le funzioni previste dall’articolo 7.
3. Il Comitato indicato al comma 2 resta in carica sino al termine della
legislatura.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’anno 2009 alla copertura della spesa determinata dall’applicazione
della presente legge si provvede con le somme che si rendono disponibili a
seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1987, già iscritte nell’UPB 5.28.15
(Finanziamento dei macrolivelli di assistenza sanitaria corrente).
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede dall’anno 2010
e successivi mediante impiego di quota parte delle somme relative al Fondo
sanitario regionale assegnate alle Aziende sanitarie e all’INRCA .
3. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2009 ad apportare le
variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

ARTICOLO 10

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 9 dicembre 1987, n. 38 e la l.r. 29
aprile 1996, n. 14.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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