Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 1208 Scritture contabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Vela De Mar s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 12/05/2005 che aveva, accogliendo l’appello dello Ufficio, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente in ordine allo avviso di accertamento per Irpeg e Ilor per l’anno 1995; la CTR, in particolare, aveva ritenuto legittimo l’accertamento sulla base dell’omessa fatturazione della vendita di prodotti ittici in favore della Abbruzzo Ittica srl e sull’applicazione di una percentuale di ricarico dell’8% in luogo di quello del 7% inferiore alla media. La società contribuente fonda il ricorso su tre motivi fondati sulla omessa motivazione e sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 D.D.R. e art. 2697 c.c..

Il Ministero dell’Economia delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione. Il motivo è fondato.

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. t. n. 1147/2010; Cass., n. 15355/2004); questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale; il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 3004/2004).

Orbene, per quanto concerne la cessione con omessa fatturazione di prodotti ittici da parte della odierna contribuente, la CTR si limita ad affermare che "i Militi hanno rilevato che effettivamente la cessione del prodotto ittico era stata posta in essere dalla Soc. vela DE Mar senza l’emissione della documentazione fiscale".

L’affermazione è apodittica non indicandosi gli accertamenti e le valutazioni che hanno convinto il giudice di merito della effettuazione di cessioni senza emissione di fattura.

Analoghe osservazioni devono essere effettuate in relazione alla percentuale di ricarico ritenuta applicata nella misura del 7% e in quella ritenuta congrua dell’8%,in ordine alle quali la CTR si rimette completamente alle operazioni dell’Ufficio, senza dare conto dei riscontri effettuati e degli elementi valutati.

Col secondo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

I motivi sono sostanzialmente assorbiti nel rilievo precedente della omessa motivazione, attesocchè la corretta completa motivazione che si richiede al giudice del rinvio dovrà comprendere le valutazioni giuridiche che la sentenza, proprio per la omessa motivazione, non ha effettuato e che preventivamente non possono anticiparsi O censurarsi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con necessità di rinvio anche per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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