Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 22
del 5 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 28)
1. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale
della Regione), è inserito il seguente: “Sulla base dei medesimi parametri è
definito il trattamento economico dei dirigenti dei servizi nel caso in cui
alla Regione sia affidato il coordinamento di una delle commissioni istituite
nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai
medesimi dirigenti sia affidato l’incarico di coordinamento della relativa
commissione tecnica.”.
Le Leggi Regionali
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