Legge Regionale n. 5 del 17-03-2009 Regione Marche. “Partecipazione della Regione alla Rete europea degli enti locali e regionalI per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP)”.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 30
del 26 marzo 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla “Rete europea degli enti locali
e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio”, d’ora
in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un’organizzazione liberamente costituita da enti locali e
regionali europei, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d’Europa, allo scopo di favorire la conoscenza e l’applicazione
della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, in
applicazione del principio di sussidiarietà.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile
alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel
Registro delle associazioni del Tribunal d’instance di Strasburgo – Francia.

ARTICOLO 2

(Partecipazione della Regione)

1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l’associazione non persegua scopo di lucro;
b) che lo Statuto dell’associazione sia informato ai principi democratici
dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente della Regione o un suo delegato è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.
3. I diritti inerenti la qualità di membro della RECEP sono esercitati dal
Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP è previamente comunicata
all’Assemblea legislativa, al fine della verifica delle condizioni in ordine
alla continuazione del vincolo partecipativo.

ARTICOLO 3

(Rappresentanti regionali negli organi dell’Associazione)

1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi
della RECEP, in conformità allo Statuto della medesima, dandone tempestiva
comunicazione all’Assemblea legislativa.

ARTICOLO 4

(Partecipazione finanziaria)

1. La Regione aderisce con il versamento di una quota di iscrizione annuale,
il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto della RECEP,
nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di
bilancio regionale.
2. La Regione può partecipare alla realizzazione di programmi specifici su
temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell’ambito delle disponibilit
annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalit
stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni
assembleari.

ARTICOLO 5

(Norma finanziaria)

1. Per far fronte all’onere derivante dall’adesione della Regione alla RECEP,
per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 5.000,00; per gli anni
successivi, l’entità della spesa relativa alla quota annuale e agli eventuali
contributi di cui al comma 2 dell’articolo 4 è stabilita con le rispettive
leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per l’anno 2009, alla copertura della spesa di euro 5.000,00 di cui al
comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dell’UPB 2.08.15.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1
sono iscritte per l’anno 2009 nell’UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la
Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del POA del detto anno; per
gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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