Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 1494 Onerosità o difficoltà dell’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.C., titolare dell’impresa omonima, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Cooperativa Il Poggio a r.l. per sentirla condannare al pagamento del saldo del corrispettivo delle opere da medesimo eseguite in virtù di contratto di appalto del 21/11/1984 e successiva integrazione e modifica del 30- 7-1985.

Esponeva che: aveva realizzato un complesso immobiliare per civili abitazioni, composto da quattro fabbricati con opere di urbanizzazione primarie e secondarie sito nel Comune di Torre del Greco; il costo complessivo delle opere eseguite ed accettate dalla Cooperativa ammontava a L. 11.860.000.000 come da computo metrico stimativo mentre la Cooperativa aveva versato alla società istante acconti per complessive L. 5.816.832.000, per cui la medesima era debitrice nei confronti dell’attore del saldo prezzo di L. 6.043.168.000, nonchè dell’importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi nella misura da precisarsi in corso di causa anche a mezzo c.t.u..

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda; deduceva che: le opere non erano state tutte consegnate, alcune non erano state completate, tre erano difformi dal progetto e non eseguite a regola d’arte; contestava l’ammontare del costo dei lavori e il diritto alla revisione prezzi.

Con sentenza del 18 aprile 2003 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la s.r.l. Cooperativa Il Poggio al pagamento in favore del Fallimento N.C., subentrato all’attore, della somma di L. 5.446.258.000, pari a Euro 2.82.770.000, oltre rivalutazione monetaria dal 1992 ed interessi sulla sorta capitale dal 24/10/1991.

Il corrispettivo dovuto era quantificato nella complessiva somma di L. 11.263.090 000, dal quale andava detratto l’acconto di L. 5.816.832.000.

Rigettava l’intervento adesivo spiegato da C.G., + ALTRI OMESSI ; dichiarava inammissibile quello spiegato dagli altri interventori R.G., + ALTRI OMESSI .

Con sentenza dep. il 1 febbraio 2005 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla s.r.l. Cooperativa Il Poggio, C.G., + ALTRI OMESSI rigettava la domanda proposta da N.C. e poi proseguita dall’omonimo Fallimento; rigettava invece:

gli appelli proposti da R.G., + ALTRI OMESSI ; gli appelli incidentali proposti da N.M., dal Fallimento N. nonchè da N.C. in proprio;

l’atto di intervento proposto da D.G..

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici di appello ritenevano che, in base al contratto del 1984 e alla successiva integrazione del 1985, il corrispettivo dell’appalto era stato determinato a forfait in complessive L. 100.000.000 per la costruzione fuori terra, mentre per la sistemazione esterna (compresa la recinzione, la illuminazione e la pavimentazione) il corrispettivo era stato fissato con riferimento al costo delle opere sulla base dei "prezzi di piazza" da determinare al termine dei lavori con facoltà per la Cooperativa di poter liquidare quanto dovuto all’appaltatore merce cessione allo stesso di immobili di sua proprietà che fossero risultati eccedenti. E, infatti, nell’assemblea del 5/4/1990 la Cooperativa deliberò la cessione della piena proprietà del piano cantinato con boxes e altri locali e rampe di accesso a favore dell’impresa N.C. per alcuni lavori eseguiti dallo stesso, quali recinzione dei fabbricati, illuminazione esterna, tramezzatura dei locali e piano cantinato etc.: il N., intervenendo negli atti di vendita per notaio Tafuri dell’8/11/1990, del 9/11/1991 e del 30/12/1991, con i quali la Cooperativa alienò a terzi la proprietà dei locali cantinati, incassò contestualmente il prezzo dichiarando di non avere altro a pretendere.

Orbene, relativamente al prezzo stabilito a corpo, il compenso – secondo i Giudici – non poteva essere determinato sulla base dei calcoli effettuati dal consulente alla stregua delle tariffe del Genio civile, dovendo essere stabilito secondo la previsione contrattuale che era costituita esclusivamente dal contratto del 21/11/1984 e dalla modifica del 30-7-1985 nè poteva essere preteso dall’appaltatore il maggior compenso per revisione prezzi atteso che, ai sensi dell’art. 1655 cod. civ., in ogni ipotesi di appalto l’appaltatore, al pari di qualsiasi altro imprenditore impegnato in qualsivoglia genere di genere di intrapresa, assume il rischio economico e resta esposto all’eventualità di realizzare i lavori in perdita sia quando il prezzo sia concordato come invariabile sia quando i meccanismi legislativamemte o contrattualmente previsti per la revisione siano insufficienti ad adeguarlo ai costi concretamente sopportati; la deroga all’art. 1164 cod. civ., nel contratto a forfait non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione del contratto, per cui l’attore non poteva chiedere la maggiorazione del corrispettivo, deducendo il maggior costo degli interventi. Neppure spettava la revisione prezzi relativamente all’appalto concernente la sistemazione esterna, tenuto conto che l’importo – che secondo le pattuizioni doveva essere liquidato al termine dei lavori – era stato determinato con valutazione riferita alle tariffe vigenti al 1-7-1990, considerato che il primo dei summenzionati atti di vendita per notar Tafuri fu dell’8/11/1990.

I Giudici, quindi, ritenevano che l’appaltatore aveva già riscosso le somme risultate dovute.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Fallimento N.C.) sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso la Cooperativa Il Poggio a r.l., C. G., + ALTRI OMESSI proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) in riferimento al petitum, art. 99 cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove, nel ritenere che il prezzo dell’appalto fosse stato determinato a corpo, non aveva considerato che la controversia de qua si fondava sulla determinazione del compenso secondo la tariffa del Genio Civile, atteso che l’iniziale previsione contrattuale era stata abbandonata dalle parti che per mutuo consenso avevano adottato il criterio di determinazione del corrispettivo secondo la tariffa surrichiamata: il che aveva trovato conferma nella confessione giudiziale del Presidente della Cooperativa.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha innanzitutto precisato che la domanda proposta dall’attore era fondata sul contratto di appalto del 21-11-1984 e sulla successiva integrazione del 30-7-1985; ha quindi stabilito il compenso dovuto per le costruzioni fuori terra, tenendo correttamente presente, ai sensi dell’art. 1657 cod. civ., quella che era stata la volontà contrattuale così come consacrata nel regolamento negoziale di cui si è detto. E invero, nell’esaminare le deduzioni al riguardo formulate dalla curatela che aveva fatto riferimento all’esistenza di accordi successivi modificativi dell’ordinaria pattuizione, la sentenza ha evidenziato che nessuna prova di tali intese era stata fornita dall’attore: in realtà, anche in questa sede la censura difetta di autosufficienza, in quanto del tutto generici sono i riferimenti a tali accordi, non meglio specificati, mentre non è riportato il testo integrale delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società Cooperativa. Al riguardo va considerato che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci l’omessa od erronea valutazione di un documento o di una prova da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto del documento o le risultanze della prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003).

Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il quarto motivo, essendo strettamente connessi.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con riferimento all’art. 1321 cod. civ., censura l’interpretazione della dichiarazione "non aver null’altro a pretendere" resa dal N. nei contratti con cui quest’ultimo aveva riscosso dagli acquirenti le somme relative agli immobili che la Cooperativa aveva ceduto in pagamento dei lavori di sistemazione esterna, rilevando che tale espressione era da intendersi diretta solo all’acquirente del locale box e non alla Cooperativa: in effetti, il N., che nulla aveva mai dovuto quietanzare alla convenuta, aveva riscosso il prezzo relativo a 11 appartamenti, mentre avrebbe dovuto ricevere il corrispettivo di 40 appartamenti: i rimanenti 29 locali, che avrebbero dovuto pure essere trasferiti all’attore e in relazione ai quali questi non aveva ricevuto alcuna somma, erano stati in parte venduti a terzi e in parte erano ancora nella disponibilità della Cooperativa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sul giudicato interno formatosi relativamente alla portata del contratto di appalto e alla specificazione delle opere interne laddove dalle dichiarazioni rese con la comparsa di costituzione dal nuovo difensore della Cooperativa nel giudizio di primo grado era emerso che le parti avevano fissato concordemente il valore delle opere esterne, stabilendo di adempiere l’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo con la cessione dei 40 boxes e locali commerciali, il cui valore era stato determinato in L. 3.400.000, mentre l’attore aveva ricevuto il trasferimento soltanto di 11 locali, rimanendo creditore del valore di quelli restanti non trasferiti, non dovendo confondersi il valore commerciale degli immobili, trasferiti a titolo di datio in solutum, frutto di accordo transattivo che sfugge a ogni valutazione numeraria con quello delle opere appaltate ed eseguite.

Il secondo e il quarto motivo vanno disattesi.

Occorre premettere che la cosa giudicata è configurabile in relazione agli accertamenti che hanno costituito il presupposto necessario della decisione assunta dal giudice con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e che non siano stati oggetto di impugnazione. Ora, è qui appena il caso di considerare che, anche volendo prescindere dal considerare che il ricorrente non specifica neppure quali sarebbero le statuizioni del giudice in relazione alle quali si sarebbe formato il giudicato interno, in realtà proprio dalla decisione della Corte di appello è emerso che la Cooperativa con l’appello aveva censurato la sentenza del Tribunale, denunciando gli errori compiuti dal consulente tecnico d’ufficio che nella determinazione della revisione prezzi, aveva raffrontato il costo delle opere con il valore di mercato degli immobili dopo 10 anni, e aveva calcolato due volte la somma di L. 933.000.000 con cui era stato determinato il costo delle opere esterne. Pertanto, deve escludersi la formazione del giudicato sulla determinazione del valore delle opere esterne nel senso preteso dal ricorrente, secondo cui lo stesso dovrebbe ritenersi stabilito con riferimento al valore degli immobili che, per accordo delle parti, dovevano essere ceduti a titolo di datio in solutum.

La sentenza ha accertato che, in attuazione della cessione deliberata il 5-4-1990 il N., intervenendo negli atti di vendita con i quali la Cooperativa aveva ceduto a terzi i locali cantinati, ebbe a ricevere il relativo prezzo dichiarando di non avere null’altro a pretendere: i Giudici hanno ritenuto che in tal modo le parti avevano dato esecuzione agli accordi relativi al pagamento del compenso dovuto per le opere esterne.

Orbene, le doglianze si risolvono nella censura relativa all’apprezzamento compiuto dai giudici in ordine al regolamento pattizio convenuto dai contraenti circa il pagamento delle opere esterne, dovendo qui ricordarsi che la sentenza ha accertato che con la cessione degli immobili deliberata il 5-4-1990 e con la riscossione degli importi relativi direttamente dal N. che ebbe a riceverli direttamente dagli acquirenti, si era realizzata la datio in solutum con cui le parti avevano inteso estinguere l’obbligazione di pagamento di tali lavori: il motivo, che sollecita la verifica della ricostruzione e della definizione dei rapporti fra le parti in modo difforme dall’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, si sostanzia nella richiesta dell’ esame e dell’interpretazione dei contratti in questione, che è operazione riservata all’indagine di fatto del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non attraverso la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., che nella specie non ha formato oggetto di specifica censura.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa motivazione e violazione di norme di diritto (art. 228 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata laddove non aveva tenuto conto della confessione giudiziale resa dal rappresentante della Cooperativa in sede di interrogatorio formale.

Il motivo è inammissibile.

La censura difetta di autosufficienza, tenuto conto che il ricorrente si è limitato a riportare uno stralcio delle dichiarazioni rese dal Presidente della Cooperativa mentre avrebbe dovuto trascrivere il testo integrale delle dichiarazioni in modo da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e, in subordine, falsa applicazione degli artt. 1664 e 1665 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso che fosse applicabile al contratto a corpo la revisione prezzi, tenuto conto che il rischio posto a carico dell’appaltatore conseguente all’invariabilità del prezzo non può operare nel caso di eventi imponderabili e imprevedibili; nella specie, il grave ritardo nell’inizio dei lavori fu determinato dalle lungaggini burocratiche nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie per l’inizio dei lavori appaltati.

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e, in subordine falsa applicazione dell’art. 1362, e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), denuncia l’illegittimità della sentenza grava laddove aveva ritenuto che il prezzo dell’appalto fosse stato determinato a corpo, quando tale clausola deve essere inequivocabilmente espressa nel contratto mentre nella specie in nessuno degli accordi intercorsi fra le parti era stata pattuita la deroga all’art. 1664 cod. civ..

Il quinto e il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, vanno disattesi: peraltro, pur se il dispositivo è conforme a diritto, la sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c., nella parie in cui è erroneamente motivata in diritto.

Occorre sottolineare che in materia di appalto, qualora il prezzo sia determinato a corpo e non a misura, l’invariabilità del compenso dovuto all’appaltatore comporta che questi non ha diritto a pretendere la maggiorazione del prezzo per effetto dell’aumento del costo dei materiali e della manodopera nel frattempo intervenuti, dovendo sopportare quelle conseguenze negative che, rientrando nel rischio di impresa, sono insite nella natura di contratto ad esecuzione differita. Tale principio peraltro, se giustifica l’affermazione secondo cui è irrilevante l’errore di valutazione compiuto dall’appaltatore nel determinare la congruità del prezzo dovendo il medesimo tenere conto di tutti gli eventi che possono prevedersi in base alla particolare diligenza che la qualifica professionale gli richiede, non può evidentemente trovare applicazione nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1664 cod. civ., comma 1, l’aumento dei costi dei materiali e della manodopera sia stato causato da eventi imprevedibili ovvero da fatti che siano del tutto indipendenti dalla volontà delle parti e che non solo non erano conosciuti ma non potevano neanche essere conoscibili in base alla diligenza professionale. La norma in oggetto costituisce applicazione speciale in materia di appalto dell’art. 1467 cod. civ., che – dettato per i contratti a esecuzione periodica, continuata o differita – consente la riduzione ad equità delle condizioni di contratto, in considerazione del sopravvenuto venir meno della corrispettività del sinallagma funzionale per lo squilibrio fra le prestazioni causato da fatti imprevedibili – al momento della conclusione del contratto – verificatisi durante l’esecuzione del contratto. Dunque, va corretta l’affermazione della sentenza impugnata che, richiamando alcuni precedenti di legittimità (S.U. 2326/197; 6393/1996) ha escluso in via assoluta l’applicabilità della revisione dei prezzi nel caso di appalto a corpo, ritenendo in tal caso legittima la deroga all’art. 1664 cod. civ.: invece, per quel che si è detto, la revisione dei prezzi, prevista dall’art. 1664 cod. civ., opera anche nel caso di appalto a corpo, a meno che le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, non abbiano espresso con dichiarazione inequivoca la volontà di rinunciarvi.

Ne consegue che la doglianza formulata con il sesto motivo circa l’interpretazione del contratto a corpo, compiuta dalla sentenza impugnata per escludere la revisione dei prezzi, è ininfluente ai fini della presente decisione, non essendo di ostacolo alla revisione prezzi la semplice previsione del prezzo a forfait, come invece ritenuto dalla Corte di appello.

Ciò posto, la pretesa dell’attore è comunque infondata.

Infatti, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dal ricorrente per dimostrare la sussistenza dei presupposti voluti dall’art. 1664 cod. civ., non concretano certamente gli eventi previsti da tale norma, posto che il ritardo dell’Amministrazione nel rilasciare la concessione edilizia e le autorizzazioni necessarie per iniziare l’esecuzione delle opere non integra l’evento imprevedibile o straordinario di cui al citato art. 1664, trattandosi di fatto che poteva e doveva essere prudenzialmente considerato e valutato dall’appaltatore in sede di conclusione del contratto proprio in considerazione della diligenza professionale richiesta dalla qualità di imprenditore edile dal medesimo rivestita.

Pertanto, la domanda andava rigettata sul rilievo che, a stregua di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, non sussistevano le condizioni in presenza delle quali poteva operare la revisione prezzi.

Il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, e a favore dei resistenti costituiti.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) in riferimento al petitum, art. 99 cod. proc. civ., censura la decisione gravata laddove, nel ritenere che il prezzo dell’appalto fosse stato determinato a corpo, non aveva considerato che la controversia de qua si fondava sulla determinazione del compenso secondo la tariffa del Genio Civile, atteso che l’iniziale previsione contrattuale era stata abbandonata dalle parti che per mutuo consenso avevano adottato il criterio di determinazione del corrispettivo secondo la tariffa surrichiamata: il che aveva trovato conferma nella confessione giudiziale del Presidente della Cooperativa.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha innanzitutto precisato che la domanda proposta dall’attore era fondata sul contratto di appalto del 21-11-1984 e sulla successiva integrazione del 30-7-1985; ha quindi stabilito il compenso dovuto per le costruzioni fuori terra, tenendo correttamente presente, ai sensi dell’art. 1657 cod. civ., quella che era stata la volontà contrattuale così come consacrata nel regolamento negoziale di cui si è detto. E invero, nell’esaminare le deduzioni al riguardo formulate dalla curatela che aveva fatto riferimento all’esistenza di accordi successivi modificativi dell’ordinaria pattuizione, la sentenza ha evidenziato che nessuna prova di tali intese era stata fornita dall’attore: in realtà, anche in questa sede la censura difetta di autosufficienza, in quanto del tutto generici sono i riferimenti a tali accordi, non meglio specificati, mentre non è riportato il testo integrale delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della società Cooperativa. Al riguardo va considerato che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci l’omessa od erronea valutazione di un documento o di una prova da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto del documento o le risultanze della prova nella loro integrità in modo da consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura (Cass. 14973/2006; 12984/2006; 7610/2006;

10576/2003).

Vanno esaminati congiuntamente il secondo e il quarto motivo, essendo strettamente connessi.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5) con riferimento all’art. 1321 cod. civ., censura l’interpretazione della dichiarazione "non aver null’altro a pretendere" resa dal N. nei contratti con cui quest’ultimo aveva riscosso dagli acquirenti le somme relative agli immobili che la Cooperativa aveva ceduto in pagamento dei lavori di sistemazione esterna, rilevando che tale espressione era da intendersi diretta solo all’acquirente del locale box e non alla Cooperativa: in effetti, il N., che nulla aveva mai dovuto quietanzare alla convenuta, aveva riscosso il prezzo relativo a 11 appartamenti, mentre avrebbe dovuto ricevere il corrispettivo di 40 appartamenti: i rimanenti 29 locali, che avrebbero dovuto pure essere trasferiti all’attore e in relazione ai quali questi non aveva ricevuto alcuna somma, erano stati in parte venduti a terzi e in parte erano ancora nella disponibilità della Cooperativa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione sul giudicato interno formatosi relativamente alla portata del contratto di appalto e alla specificazione delle opere interne laddove dalle dichiarazioni rese con la comparsa di costituzione dal nuovo difensore della Cooperativa nel giudizio di primo grado era emerso che le parti avevano fissato concordemente il valore delle opere esterne, stabilendo di adempiere l’obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo con la cessione dei 40 boxes e locali commerciali, il cui valore era stato determinato in L. 3.400.000, mentre l’attore aveva ricevuto il trasferimento soltanto di 11 locali, rimanendo creditore del valore di quelli restanti non trasferiti, non dovendo confondersi il valore commerciale degli immobili, trasferiti a titolo di datio in solutum, frutto di accordo transattivo che sfugge a ogni valutazione numeraria con quello delle opere appaltate ed eseguite.

Il secondo e il quarto motivo vanno disattesi.

Occorre premettere che la cosa giudicata è configurabile in relazione agli accertamenti che hanno costituito il presupposto necessario della decisione assunta dal giudice con riferimento al rapporto dedotto in giudizio e che non siano stati oggetto di impugnazione. Ora, è qui appena il caso di considerare che, anche volendo prescindere dal considerare che il ricorrente non specifica neppure quali sarebbero le statuizioni del giudice in relazione alle quali si sarebbe formato il giudicato interno, in realtà proprio dalla decisione della Corte di appello è emerso che la Cooperativa con l’appello aveva censurato la sentenza del Tribunale, denunciando gli errori compiuti dal consulente tecnico d’ufficio che nella determinazione della revisione prezzi, aveva raffrontato il costo delle opere con il valore di mercato degli immobili dopo 10 anni, e aveva calcolato due volte la somma di L. 933.000.000 con cui era stato determinato il costo delle opere esterne. Pertanto, deve escludersi la formazione del giudicato sulla determinazione del valore delle opere esterne nel senso preteso dal ricorrente, secondo cui lo stesso dovrebbe ritenersi stabilito con riferimento al valore degli immobili che, per accordo delle parti, dovevano essere ceduti a titolo di datio in solutum.

La sentenza ha accertato che, in attuazione della cessione deliberata il 5-4-1990 il N., intervenendo negli atti di vendita con i quali la Cooperativa aveva ceduto a terzi i locali cantinati, ebbe a ricevere il relativo prezzo dichiarando di non avere null’altro a pretendere: i Giudici hanno ritenuto che in tal modo le parti avevano dato esecuzione agli accordi relativi al pagamento del compenso dovuto per le opere esterne.

Orbene, le doglianze si risolvono nella censura relativa all’apprezzamento compiuto dai giudici in ordine al regolamento pattizio convenuto dai contraenti circa il pagamento delle opere esterne, dovendo qui ricordarsi che la sentenza ha accertato che con la cessione degli immobili deliberata il 5-4-1990 e con la riscossione degli importi relativi direttamente dal N. che ebbe a riceverli direttamente dagli acquirenti, si era realizzata la datio in solutum con cui le parti avevano inteso estinguere l’obbligazione di pagamento di tali lavori: il motivo, che sollecita la verifica della ricostruzione e della definizione dei rapporti fra le parti in modo difforme dall’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, si sostanzia nella richiesta dell’ esame e dell’interpretazione dei contratti in questione, che è operazione riservata all’indagine di fatto del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non attraverso la deduzione della violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., che nella specie non ha formato oggetto di specifica censura.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa motivazione e violazione di norme di diritto (art. 228 cod. proc. civ.), censura la sentenza impugnata laddove non aveva tenuto conto della confessione giudiziale resa dal rappresentante della Cooperativa in sede di interrogatorio formale.

Il motivo è inammissibile.

La censura difetta di autosufficienza, tenuto conto che il ricorrente si è limitato a riportare uno stralcio delle dichiarazioni rese dal Presidente della Cooperativa mentre avrebbe dovuto trascrivere il testo integrale delle dichiarazioni in modo da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e, in subordine, falsa applicazione degli artt. 1664 e 1665 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove aveva escluso che fosse applicabile al contratto a corpo la revisione prezzi, tenuto conto che il rischio posto a carico dell’appaltatore conseguente all’invariabilità del prezzo non può operare nel caso di eventi imponderabili e imprevedibili; nella specie, il grave ritardo nell’inizio dei lavori fu determinato dalle lungaggini burocratiche nel rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni necessarie per l’inizio dei lavori appaltati.

Con il sesto motivo il ricorrente, lamentando violazione e, in subordine falsa applicazione dell’art. 1362, e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), denuncia l’illegittimità della sentenza grava laddove aveva ritenuto che il prezzo dell’appalto fosse stato determinato a corpo, quando tale clausola deve essere inequivocabilmente espressa nel contratto mentre nella specie in nessuno degli accordi intercorsi fra le parti era stata pattuita la deroga all’art. 1664 cod. civ..

Il quinto e il sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, vanno disattesi: peraltro, pur se il dispositivo è conforme a diritto, la sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c., nella parie in cui è erroneamente motivata in diritto.

Occorre sottolineare che in materia di appalto, qualora il prezzo sia determinato a corpo e non a misura, l’invariabilità del compenso dovuto all’appaltatore comporta che questi non ha diritto a pretendere la maggiorazione del prezzo per effetto dell’aumento del costo dei materiali e della manodopera nel frattempo intervenuti, dovendo sopportare quelle conseguenze negative che, rientrando nel rischio di impresa, sono insite nella natura di contratto ad esecuzione differita. Tale principio peraltro, se giustifica l’affermazione secondo cui è irrilevante l’errore di valutazione compiuto dall’appaltatore nel determinare la congruità del prezzo dovendo il medesimo tenere conto di tutti gli eventi che possono prevedersi in base alla particolare diligenza che la qualifica professionale gli richiede, non può evidentemente trovare applicazione nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1664 cod. civ., comma 1, l’aumento dei costi dei materiali e della manodopera sia stato causato da eventi imprevedibili ovvero da fatti che siano del tutto indipendenti dalla volontà delle parti e che non solo non erano conosciuti ma non potevano neanche essere conoscibili in base alla diligenza professionale. La norma in oggetto costituisce applicazione speciale in materia di appalto dell’art. 1467 cod. civ., che – dettato per i contratti a esecuzione periodica, continuata o differita – consente la riduzione ad equità delle condizioni di contratto, in considerazione del sopravvenuto venir meno della corrispettività del sinallagma funzionale per lo squilibrio fra le prestazioni causato da fatti imprevedibili – al momento della conclusione del contratto – verificatisi durante l’esecuzione del contratto. Dunque, va corretta l’affermazione della sentenza impugnata che, richiamando alcuni precedenti di legittimità (S.U. 2326/197; 6393/1996) ha escluso in via assoluta l’applicabilità della revisione dei prezzi nel caso di appalto a corpo, ritenendo in tal caso legittima la deroga all’art. 1664 cod. civ.: invece, per quel che si è detto, la revisione dei prezzi, prevista dall’art. 1664 cod. civ., opera anche nel caso di appalto a corpo, a meno che le parti, nell’ambito dell’autonomia privata, non abbiano espresso con dichiarazione inequivoca la volontà di rinunciarvi.

Ne consegue che la doglianza formulata con il sesto motivo circa l’interpretazione del contratto a corpo, compiuta dalla sentenza impugnata per escludere la revisione dei prezzi, è ininfluente ai fini della presente decisione, non essendo di ostacolo alla revisione prezzi la semplice previsione del prezzo a forfait, come invece ritenuto dalla Corte di appello.

Ciò posto, la pretesa dell’attore è comunque infondata.

Infatti, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dal ricorrente per dimostrare la sussistenza dei presupposti voluti dall’art. 1664 cod. civ., non concretano certamente gli eventi previsti da tale norma, posto che il ritardo dell’Amministrazione nel rilasciare la concessione edilizia e le autorizzazioni necessarie per iniziare l’esecuzione delle opere non integra l’evento imprevedibile o straordinario di cui al citato art. 1664, trattandosi di fatto che poteva e doveva essere prudenzialmente considerato e valutato dall’appaltatore in sede di conclusione del contratto proprio in considerazione della diligenza professionale richiesta dalla qualità di imprenditore edile dal medesimo rivestita.

Pertanto, la domanda andava rigettata sul rilievo che, a stregua di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, non sussistevano le condizioni in presenza delle quali poteva operare la revisione prezzi.

Il ricorso principale va rigettato; il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, e a favore dei resistenti costituiti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 13.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 13.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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