Legge Regionale n. 7 del 31-03-2009 Regione Marche. Sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale, sostiene le attivit
cinematografiche, audiovisive e multimediali, e in particolare:
a) incentiva l’attività di associazioni e circoli del cinema, per la
promozione della cultura cinematografica nonché la conoscenza e la
diffusione dell’audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità;
b) sostiene l’esercizio cinematografico e la circuitazione del cinema di
qualità;
c) favorisce l’incremento degli spazi idonei alla fruizione in tutto il
territorio regionale;
d) promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
e) incentiva la produzione di opere cinematografiche nelle Marche al fine
di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni
nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli
operatori del settore, diffondere la conoscenza del territorio;
f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche riguardanti le
Marche, anche mediante iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;
g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e l’educazione
all’immagine;
h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai commi 9 e 10
dell’articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina
in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché le attività finalizzate alla
formazione del pubblico in particolare di quello giovanile.
2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata presenza, la migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche
sul territorio, ispirandosi ai seguenti principi:
a) centralità dello spettatore;
b) diffusione di una rete di sale efficiente, diversificata e capillare sul
territorio;
c) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche;
d) garanzia del pluralismo e tutela dell’equilibrio tra le diverse
tipologie di esercizio cinematografico;
e) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico, per il
perseguimento della qualità sociale delle città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi per l’insediamento dell’esercizio
cinematografico, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il
confronto con gli organismi associativi del settore.

ARTICOLO 2

(Fondo per le attività cinematografiche)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la Regione istituisce il
fondo per le attività cinematografiche.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali destinate al settore dello
spettacolo, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato,
dall’Unione europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal piano per le attivit
cinematografiche di cui all’articolo 3.
4. La Regione provvede all’attuazione delle finalità della presente legge
anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni,
istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito
dell’Unione europea.

ARTICOLO 3

(Piano per le attività cinematografiche)

1. Il piano per le attività cinematografiche individua le priorità e le
strategie dell’intervento regionale a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della giunta regionale,
approva il piano per le attività cinematografiche con cui determina le linee
di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il piano, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e delle criticit
del settore;
b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno della
circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati
di progetti destinati a promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura
cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e
dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla
produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro
organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed
internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese
cinematografiche così come definite dalla normativa statale ed iscritte ai
relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di
industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio
regionale.
4. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa regionale il piano
di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge
finanziaria annuale.

ARTICOLO 4

(Autorizzazione per le sale cinematografiche)

1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l’autorizzazione alla realizzazione,
trasformazione ed adattamento degli immobili e spazi da destinare a sale ed
arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e
arene già in attività è rilasciata dal Comune competente per territorio nel
caso in cui la capienza complessiva della struttura sia fino a cinquecento
posti e dalla Regione per un numero di posti superiore a cinquecento.
2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi associativi del
settore e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità del rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei principi di cui
all’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con
particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto sociale e
ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e
della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana,
nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e
sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di
esercizi cinematografici;
d) sostenere e riqualificare il sistema dell’offerta nelle zone montane,
nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
di esercizio, nel rispetto del principio della libera concorrenza e
favorire lo sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da articolo
2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto delle specifiche finalità.

ARTICOLO 5

(Mediateca regionale delle Marche)

1. La Regione riconosce all’Associazione Mediateca delle Marche di cui
all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno
dell’informazione e dell’editoria locale), quale soggetto in possesso di
idonei requisiti scientifici e culturali, la funzione di polo di riferimento
regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio,
conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei beni
audiovisivi ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 e successive modifiche, e sostiene
l’attività istituzionale e di servizio pubblico mediante specifici
finanziamenti secondo le modalità stabilite dal piano annuale di cui articolo
3.

ARTICOLO 6

(Marche Film Commission)

1. E’ istituita con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, la “Marche
Film Commission”, quale struttura operativa della Regione, finalizzata a
creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni
cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le
produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche,
con l’offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e
organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione,
durante il processo produttivo.

ARTICOLO 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno
2009 la spesa di euro 277.000,00, per gli anni successivi l’entità delle spese
sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli
equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 per l’anno 2009 si
provvede per la somma di euro 100.000,00 mediante impiego ai sensi del comma
2 dell’articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte delle somme iscritte
nell’UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2 , elenco 1, del bilancio di
previsione per l’anno 2008, per la somma di euro 167.000,00 mediante impiego
di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.31.01 e per la somma di euro
10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB
5.31.03, del bilancio di previsione per l’anno 2009.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte per l’anno 2009 e successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di
previsione del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta regionale
istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

ARTICOLO 8

(Norme transitorie)

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale approva gli indirizzi di cui all’articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale determina le modalità per l’istituzione della “Marche Film
Commission” ai sensi dell’articolo 6.
3. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il piano di cui al
comma 2 dell’articolo 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

ARTICOLO 9

(Abrogazione)

1. E’ abrogato l’articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16 (Promozione delle
attività culturali).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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