Legge Regionale n. 9 del 03-04-2009 Regione Marche.

Modifiche alle leggi regionali 17 maggio 1999, N. 10, 16 dicembre
2005, n. 36 e 29 gennaio 2008, n. 1 in materia di riordino del
sistema regionale delle politiche abitative e delle relative
funzioni amministrative.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 34
del 9 aprile 2009
IL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE :

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 quater della legge regionale
16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche
abitative) le parole: “salvo diversa disposizione del Comune medesimo” sono
sostituite dalle seguenti: “salva la possibilità per il Comune di estendere la
partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo
le parole “non essere titolari” aggiungere “in tutto il territorio nazionale”.

ARTICOLO 2

(Modifica all’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005 è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
“b bis) il funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti comuni
da parte degli assegnatari.”.

ARTICOLO 3

(Modifica all’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 le
parole: “l’alloggio sia da considerarsi idoneo ai sensi di quanto previsto dal
regolamento comunale di cui al comma 2 dell’articolo 20 quinquies” sono
sostituite dalle seguenti: “l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo
nucleo familiare”.

ARTICOLO 4

(Modifica all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è
sostituita dalla seguente:
“a) l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, ovvero
non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla
consegna;”.

ARTICOLO 5

(Modifica all’articolo 30 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 30 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Fino al 1° gennaio 2011, data di efficacia del regolamento per la
determinazione del canone di locazione di cui all’articolo 20 quaterdecies, la
Giunta regionale può assegnare annualmente agli ERAP risorse finanziarie per
garantire adeguati livelli di manutenzione del patrimonio di edilizia
sovvenzionata.”.

ARTICOLO 6

(Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2008)

1. All’articolo 3 della l.r. 29 gennaio 2008, n. 1 (Modifiche alla legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle
politiche abitative”, alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente
modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17
maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive,
del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le
parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31
dicembre 2009”.

ARTICOLO 7

(Modifica all’articolo 39 della l.r. 10/1999)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le parole: “lettere a), b)
e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c) e d)”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

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