T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 18 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 e 9 settembre del 2010, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto in epigrafe meglio descritto deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

In corso di giudizio con nota del 25 nov. 2010 depositata il 30 nov. 2010 a firma del suo legale, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; essa nota non risulta notificata. A riguardo osserva il Collegio che per giurisprudenza da ritenersi consolidate (cfr. da ultimo Tar Calabria Catanzaro n. 1049/2010) la rinuncia non notificata a controparte costituisce comunque manifestazione del venir meno del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Va aggiunto poi che ai sensi dell’art. 84 comma 4 del vigente codice del processo amministrativo anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti (legale munito di mandato speciale, notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza) il giudice amministrativo può desumere dall’interevento di fatti ed atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Ritenuto in conclusione che la istanza del 25 nov. 2010 sia univocamente sintomatica della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione della causa, e che ciò determina conseguentemente la improcedibilità del ricorso. Si ravvisano ragioni, tenuto conto della natura e peculiarità della controversia nonché della qualità delle parti, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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