T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 8 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il presente ricorso deve dichiarato inammissibile per omessa impugnazione di un atto presupposto divenuto ormai inoppugnabile (nel caso di specie il diniego di condono edilizio).

Invero la ricorrente L.M. contesta in questa sede l’ordinanza di demolizione di opera abusiva prot. n. 4992 del 27.2.2001 adottata dal Dirigente del Settore Abusivismo Edilizio – Rip. Territorio e Qualità Edilizia – del Comune di Bari a seguito di diniego di concessione edilizia in sanatoria, muovendo avverso il provvedimento gravato censure che avrebbe dovuto rivolgere nei confronti del provvedimento di diniego di sanatoria (rectius provvedimento n. 19/1997 della Ripartizione Edilizia Privata – Settore Condono del Comune di Bari) viceversa mai impugnato.

Ne consegue che la ricorrente è ormai decaduta dalla possibilità di rimettere in discussione l’ordine di demolizione costituente atto consequenziale rispetto al provvedimento presupposto rappresentato dal diniego di condono.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2008, n. 4446 "L’autore di un abuso edilizio, che abbia prestato acquiescenza al diniego di concessione di costruzione in sanatoria, decade dalla possibilità di rimettere in discussione l’abuso accertato in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo rinviene nel diniego di sanatoria il suo presupposto.".

In precedenza Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6715 aveva affermato che "Il soggetto, che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto.".

Inoltre va evidenziato che la stessa ricorrente a pag. 1 dell’atto introduttivo dichiara che l’opera abusiva è stata realizzata a "pochi metri dal confine marittimo" e che parte resistente a pag. 1 della memoria di costituzione depositata in data 4 maggio 2001 afferma che l’opera edilizia de qua è stata realizzata in violazione dell’ineludibile vincolo di inedificabilità di cui all’art. 51, comma 1, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 e quindi entro i 300 metri dal confine del demanio marittimo.

Detta ultima affermazione non è stata specificamente contestata da parte ricorrente e quindi può considerarsi fatto provato ai sensi dell’art. 64, comma 2 cod. proc. amm.

Ne consegue che il ricorso, al di là delle specifiche censure di parte ricorrente, deve comunque essere respinto nel merito, essendo stata l’opera abusiva in esame per la quale era stata presentata domanda di condono edilizio da parte della L. realizzata su un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi degli artt. 33 legge n. 47/1985 e 51, comma 1, lett. f) legge Regione Puglia n. 56/1980 (i.e. entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare).

In altri termini il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità in esame è comunque ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può non comportare la demolizione del manufatto abusivo.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914 "Nella Regione Puglia, l’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, vieta ogni opera d’edificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare, fino all’entrata in vigore dei piani paesistico – territoriali, per cui è legittimo il diniego di condono edilizio per un’opera ricadente all’interno della fascia di rispetto posta da detta norma, la quale, ben lungi dal costituire una mera misura di salvaguardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali (cui fa riferimento l’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 per escludere la sanatoria di opere edilizie abusive), ossia un vincolo d’inedificabilità assoluta, ancorché a termine.".

Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 342 ha affermato che "Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta – come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985.".

Per pacifica giurisprudenza amministrativa in siffatta ipotesi (i.e. area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta) può essere legittimamente negata la sanatoria persino dopo la scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 giugno 1990, n. 595; Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, n. 1493; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 13 aprile 2007, n. 307; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. II, 21 novembre 2007, n. 3247; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 17 marzo 2010, n. 972).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.

Essendo stata riscontrata la legittimità del provvedimento gravato non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:

1) respinge il ricorso introduttivo;

2) respinge la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente L.M..

Condanna la ricorrente L.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari, liquidate in complessivi Euro. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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