T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 05-01-2011, n. 2 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2007 e depositato il seguente 9 febbraio, il ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – i provvedimenti in epigrafe riguardanti la procedura di erogazione degli aiuti previsti dal P.O.R. Sicilia 2000/2006, a valere sulla Misura 4.07 "Insediamento e permanenza di giovani imprenditori agricoli", compresa la specifica disposizione del bando inerente ai requisiti di accesso.

1.1. In particolare, il ricorrente espone:

– di aver partecipato alla procedura concorsuale per accedere ai benefici di che trattasi;

– che l’art. 2 del bando prevedeva che per beneficiare dell’aiuto i giovani agricoltori avrebbero dovuto essere in possesso, tra gli altri requisiti, dell’età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti al momento della decisione individuale di concedere l’aiuto;

– che, una volta approvata la graduatoria (pubblicata nella G.u.r.s. n. 42 dell’8 settembre 2006), e conseguita, da parte del ricorrente, l’utile posizione in seno alla stessa, l’Amministrazione ne ha disposto l’esclusione, e ciò sulla base del sopravvenuto compimento del quarantesimo anno d’età "prima dell’emissione del decreto di concessioneliquidazione dell’aiuto" (nota prot. n. 6784 datata 1.12.2006, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5403 del 25.10.2006).

2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con cui si deducono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili in quanto – si sostiene – il limite d’età avrebbe dovuto essere sostanzialmente riferito non già al momento dell’emanazione del decreto di concessione del beneficio quanto, in tesi, a quello di approvazione o pubblicazione della graduatoria.

3. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale delle Risorse agricole ed alimentari con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

4. In prossimità dell’udienza le parti hanno prodotto memorie.

5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2010, presente il procuratore di parte resistente che si è richiamato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

6. Va preliminarmente trattata l’eccezione, sollevata dalla resistente Amministrazione, con cui è stata revocata in dubbio l’ammissibilità del ricorso in ragione della mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.

7. L’eccezione è fondata.

8. Il Collegio non può che condividere la prospettazione difensiva di parte resistente, avuto riguardo alla circostanza che la graduatoria è stata approvata anteriormente alla proposizione dell’odierno gravame e, dunque, consentiva l’agevole individuazione dei controinteressati a mente del previgente art. 21 della l. n. 1034 del 1971.

Sul punto, va, peraltro, rilevato che l’art. 8 del bando (rubricato "criteri per la formazione della graduatoria") stabiliva, tra l’altro, che "le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno finanziate dagli Ispettorati di competenza": siffatta formulazione evidenzia la sussistenza, in capo ai soggetti che seguono in graduatoria, di un interesse ad ottenere l’utilità cui aspirano, avvantaggiandosi, se del caso, dell’esclusione di uno o più soggetti che precedono nell’ordine di punteggio: ciò che ne denota la sostanziale posizione di controinteresse dei medesimi soggetti che, pertanto, avrebbero dovuto essere intimati.

E’ indubbio che la nozione di controinteressato in senso tecnico esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità (qui attraverso la graduatoria, quantunque non direttamente impugnata ma costituente atto presupposto), e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (in termini, C.g.a. n. 477/09).

9. La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati in argomento, siccome prevista dall'(oggi abrogato) art. 21 della l. n. 1034 del 1971 (odierno art. 27 cod. proc. amm.), rende, dunque, il ricorso mancante di uno dei presupposti processuali costituito dalla regolarità del contraddittorio, cosicché lo stesso va dichiarato inammissibile.

9. Le spese possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della controversia, con particolare riferimento alla natura degli interessi dedotti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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