Legge Regionale n. 4 del 10-02-2009 Regione Molise. Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 3
del 16 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali e culturali
con le comunità molisane presenti in altre regioni italiane, riconosce e
sostiene le associazioni di molisani, che hanno sede ed operano al di fuori
del territorio regionale da almeno tre anni, e le funzioni che esse svolgono
per promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine.
2. Sono consentite associazioni miste composte da cittadini molisani e di
altre regioni.

ARTICOLO 2

(Istituzione dell’albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in
Italia al di fuori del territorio regionale)

1. È istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di
rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle associazioni dei
molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale, di seguito
denominato: ’albo’.
2. La domanda di iscrizione all’albo è inoltrata alla Presidenza della Giunta
regionale e deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione
da cui si evinca che essa:

1) svolga attività a vantaggio della locale comunità di molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;

b) relazione, a firma del legale rappresentante dell’associazione, che
documenti l’attività svolta nel triennio precedente la domanda di iscrizione.
3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che abbiano un
numero di soci non inferiore a 40.
4. L’iscrizione all’albo è disposta, previa istruttoria compiuta nel termine
di trenta giorni dalla data di presentazione presso l’assessorato regionale
competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo, con provvedimento
dirigenziale.
5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai commi 2 e 3,
con provvedimento dirigenziale ne è disposta la cancellazione dall’albo.

ARTICOLO 3

(Interventi)

1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 2 la Giunta
regionale concede contributi per sostenere le attività ordinarie, nonché per
la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di iniziative conformi alle
finalità della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31 (Interventi della Regione
a favore dei “Molisani nel mondo”).
2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi rientranti tra
quelli previsti dal Capo II della citata legge regionale n. 31/2006.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l’esercizio finanziario
in corso.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del
bilancio.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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Fonte: http://camera.ancitel.it

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