Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 3
del 16 febbraio 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE
della
REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12
(Riordino e ridefinizione delle comunità montane), come modificato dalla legge
regionale 27 giugno 2008, n. 19, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, un solo
consigliere comunitario”.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Le Leggi Regionali
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