Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1415 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 novembre 2004 il Giudice di Pace di Pratola Peligna condannava la Regione Abruzzo al pagamento di Euro 1.068,12 in favore di C.M.L. a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua proprietà a seguito dell’urto da parte di un cinghiale sbucato improvvisamente sulla carreggiata.

Con sentenza in data 6 – 8 ottobre 2005 il Tribunale di Sulmona, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda della C..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: la Regione era passivamente legittimata rispetto all’azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla violazione delle norme relative alla istituzione di oasi di protezione della fauna selvatica; a causa della natura stessa degli animali selvatici era inapplicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.; non era stato allegato alcun profilo di colpa addebitabile ex art. 2043 c.c. Avverso la suddetta sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo.

La Regione Abruzzo ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui la C. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – Ricorso principale:

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e delle norme in tema di onere della prova; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

La censura, pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate come se fossero sinonimi) di norma di diritto, in realtà stigmatizza l’apprezzamento delle risultanze processuali da parte del Tribunale.

Infatti le argomentazioni a sostegno trascurano totalmente l’art. 2043 c.c. e si attestano sulle risultanze processuali, quindi postulano un’attività di lettura degli atti e di apprezzamenti fattuali non consentita al giudice di legittimità.

L’omessa motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Sia pure sinteticamente, il Tribunale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento e la ricorrente non ha addotto argomentazioni idonee a dimostrare la pretermissione di elementi di valutazione decisivi.

3 – Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a statuizione diversa, poichè, al di là di affermazioni assolutamente generiche e astratte, non spiega quale sarebbe, in concreto, la specifica "colpa" della resistente.

4 – Pertanto il ricorso principale risulta infondato.

5 – Ricorso incidentale condizionato:

La Regione Abruzzo contesta il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma la censura resta assorbita nel rigetto del ricorso principale.

6 – Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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