Legge Regionale n. 8 del 03-03-2009 Regione Molise. Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del
servizio idrico integrato, secondo i principi di efficienza e di riduzione
della spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

ARTICOLO 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la gestione del
servizio idrico integrato coincide con l’intero territorio regionale, così
come disposto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999,
n. 5.

ARTICOLO 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato

1. Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorità di ambito dalla legge
regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra
normativa di settore sono svolti dalla Regione.
2. Per la partecipazione degli enti locali alle attività di cui al comma 1, è
istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico integrato, di seguito
denominato Comitato di ambito, con funzioni consultive e propositive.
3. L’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 è
soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2.

ARTICOLO 4

Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è
composto:

a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico
integrato;
b) dai presidenti delle Province;
c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia;
d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall’Assemblea dei
rappresentanti di tutti i Comuni della regione.

2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro
delegati, è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta,
nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante
del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del Comune
con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento.
3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima
convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda
convocazione, almeno un terzo dei componenti.
4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici Comuni di cui
al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei
ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti
Comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di
Campobasso e di Isernia.
5. L’individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall’Assemblea, su proposta
formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di Comuni di cui allo
stesso comma
4 con le seguenti modalità:
a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari
propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un
Comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) i rappresentanti dei restanti Comuni, con esclusione di Campobasso e di
Isernia, propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di
rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due
Comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza,
l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei
Comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici.
7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea è convocata,
nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal Presidente in
carica dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n.
5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le
procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici Comuni
componenti del Comitato di ambito.

ARTICOLO 5

Poteri sostitutivi

1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’articolo 4, il
Presidente della Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine,
provvede in sostituzione del Presidente dell’Autorità di ambito o
dell’Assemblea.
2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresì, decorso il
termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata
dal Presidente della Giunta regionale, per le successive individuazioni
previste al comma 6 dell’articolo 4.

ARTICOLO 6

Funzionamento del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito è presieduto dall’Assessore regionale e, in caso di
impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente individuato dal Comitato stesso
nella prima seduta valida.
2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, in caso di impedimento, delegano
di volta in volta un Assessore a partecipare al Comitato di ambito.
3. Il Comitato di ambito è convocato dal Presidente quando sia necessario
acquisire il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, quando il Presidente ne
ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno
cinque componenti.
4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
rappresentanti degli enti locali.
5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso
indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato
di ambito.

ARTICOLO 7

Funzioni del Comitato di ambito

1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai
fini:
a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle
infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed
organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi
aggiornamenti;
b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per
regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato;
c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato;
d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della
sua eventuale modulazione ed articolazione;
e) della definizione della programmazione regionale relativa alle
infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.
2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare
proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione
del servizio idrico integrato.
3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la
Giunta regionale può procedere prescindendone.
4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono
puntualmente motivati dalla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per
estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della
Regione.

ARTICOLO 8

Struttura tecnica

1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Con
atto di organizzazione si provvede ad individuarne la nuova articolazione
sulla base delle funzioni assegnate con la presente legge, individuando anche
l’unità operativa organica di supporto al Comitato di ambito.

ARTICOLO 9

Liquidazione dell’Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale
n. 5/1999

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Direttore generale della Direzione regionale competente in materia di
organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della
collaborazione del dirigente di cui all’articolo 8, comma 1, e dell’eventuale
supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale
straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile
del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza
dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed
il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della
dotazione patrimoniale. Lo stesso Direttore generale propone la dismissione
dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale
alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente
legge.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale approva il conto
patrimoniale straordinario e demanda al Presidente il trasferimento alla
Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale
dell’Autorità di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione
previsti nel bilancio dell’Autorità stessa. Il Presidente della Giunta
Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 3.
La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’AutoritÃ
di ambito residuanti.

ARTICOLO 10

Destinazione delle economie

1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione della presente
legge, come accertate dalla Giunta regionale e comunicate al Ministro
dell’Economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli
interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e
delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonché al
contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi
dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.

ARTICOLO 11

Personale dell’Autorità di ambito

1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite,
la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale
non dirigenziale, in servizio presso l’Autorità di ambito alla data di entrata
in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e
rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica
approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’articolo 3,
comma 1.
2. Il personale trasferito dall’Autorità di ambito viene assegnato, con il
decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2,
alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio
idrico integrato.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non
disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui
al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti
disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla
stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della
presente legge presso l’Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per supportare l’attuazione del

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