Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 209 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 4/12/2009 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato condonata nei limiti di anni due e mesi sei di reclusione la pena irrogata ad D.P.A. con la sentenza 29/5/87 della medesima Corte, non ritenendo ostativa a tale statuizione la già avvenuta espiazione di tale pena, residuando comunque un interesse del condannato all’applicazione del beneficio.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo l’incompetenza della Corte di Napoli ed indicando nel Tribunale di Napoli il giudice competente a decidere sull’istanza del D.P..

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 672 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4 nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il Giudice dell’esecuzione procede senza formalità ed avverso il provvedimento reso gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso Giudice.

In conformità a quanto disposto dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificata l’impugnazione come "opposizione", deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come "opposizione" ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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