Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’8 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di liberazione condizionale, proposta, ex art. 176 c.p. e L. 15 marzo 1991, n. 82, art. 16 nonies, da I.D., in espiazione della pena dell’ergastolo, come da cumulo del P.G. di Catania del 15 maggio 2008. Il Tribunale ha rilevato che l’ I., collaboratore di giustizia, era stato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, di cui alla citata L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, fin dal 14 giugno 2006 ed aveva fornito un notevole contributo collaborativo, dimostrativo della sua volontà di dissociarsi dal mondo della criminalità, nel quale era stato inserito con la commissione di gravi ed allarmanti reati.

Ha tuttavia rilevato che anche la DNA, pur avendo dato atto della validità delle dichiarazioni da lui rese quanto ad attendibilità e valenza probatoria, aveva ritenuto che era opportuno la prosecuzione dell’attuale regime di detenzione domiciliare, in considerazione della lunga durata della pena da espiare; inoltre occorreva tener presente che, a carico del richiedente, vi erano ancora due pendenze giudiziarie per reati di rapine aggravate ed omicidio aggravato, si che anche per tale motivo era opportuno verificare per il futuro la definitività della scelta collaborativa effettuata, non essendo possibile formulare un giudizio prognostico sicuro circa il venir meno della sua pericolosità sociale.

2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, I.D. ha proposto ricorso per Cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e motivazione contraddittoria ed illogica, avendo rilevato che il Tribunale gli aveva negato l’invocato beneficio con un provvedimento motivato in modo apparente e contraddittorio. Era stato invero accertato la proficua collaborazione da lui prestata sempre con la massima serietà; fin dal 2006 egli era sottoposto a detenzione domiciliare senza aver ricevuto alcun rilievo, il che dimostrava la serietà del percorso di maturazione e di risocializzazione da lui intrapreso; inoltre era stato accertato che esso ricorrente non era in grado di svolgere attività lavorativa, essendo affetto da sclerosi multipla con gravi problemi di deambulazione e frequenti accertamenti clinici da effettuare.

3. Con memoria depositata il 28 ottobre 2010 il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, siccome sorretta da motivazione contraddittoria ed illogica, avendo egli tenuto, negli anni in cui era stato sottoposto alla detenzione domiciliare, regolare condotta, ed avendo altresì compiuto numerosi progressi nel corso del trattamento rieducativo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da I.D. è infondato. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della liberazione condizionale, pur essendo collaboratore di giustizia, il cui percorso riabilitativo era stato sempre valutato in modo positivo.

2. La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che la concessione del beneficio della liberazione condizionale anche nei confronti dei collaboratori di giustizia non comporta alcun automatismo, essendo necessaria anche nei loro confronti la valutazione, da parte del competente Tribunale di Sorveglianza, della complessiva condotta serbata dal richiedente, al fine di verificare se l’azione rieducativa globalmente svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento del condannato, all’esito di una revisione critica della propria vita anteatta (cfr.

Cass. 1A 16.1.07 n. 3675; Cass. 1A 26.9.07 n. 37330).

3. Il provvedimento impugnato nella presente sede appare motivato in modo conforme ai principi giurisprudenziali sopra riportati, avendo esso, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, compiutamente illustrato gli specifici e concreti elementi in base ai quali era stato ritenuto intempestiva la concessione del chiesto beneficio.

L’ordinanza impugnata ha invero rilevato come all’odierno ricorrente era stato concesso un altro beneficio premiale, costituito dalla detenzione domiciliare; che anche la direzione nazionale antimafia, pur avendo riferito in termini positivi circa l’attendibilità delle sue dichiarazioni e la relativa valenza probatoria, aveva espresso parere contrario, sulla base della ravvisata necessità di proseguire l’osservazione nel regime attuale di detenzione domiciliare per un periodo ulteriore, in considerazione della lunga durata della pena da espiare. Pertanto il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo dato atto degli innegabili miglioramenti registrati nel comportamento del ricorrente, ha correttamente posto l’accento sull’esigenza di graduare nel tempo la concessione dei benefici premiali, avendo ritenuto necessario che le condotte tenute dal ricorrente nel campo lavorativo e della solidarietà sociale fossero rivelatori di una completa e radicale trasformazione di atteggiamenti e di valori di riferimento, si che, al momento, non era possibile formulare un giudizio prognostico sicuro e definitivo circa il venir meno della sua pericolosità sociale.

4. La motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma è pertanto da ritenere esaustiva, con conseguente rigetto del ricorso proposto da I.D. e sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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