Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 207 Semilibertà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza depositata il 24/3/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha concesso, alla luce della tipologia criminale di appartenenza e del quadro lavorativo e sociale di riferimento, a A.G. il beneficio della semilibertà ma ha negato ingresso alle domande di concessione della misura di cui all’art. 47 ter, comma 1 bis, Ord. Pen., ritenuta inammissibile per la entità della pena ancora da espiare, e della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, stante l’entità della pena espianda e la gravità del reato commesso (essendo stato colto in possesso di 99 dosi di hashish e di tre dosi di marijuana). Per l’annullamento di tale ordinanza l’ A. ha proposto ricorso il 20/4/2010 denunziando la contraddittorietà della motivazione per la quale si evidenziava, per concedere il beneficio della semilibertà, la assenza di collegamenti con la malavita e la proficuità del lavoro svolto ma poi si negava rilievo a tali circostanze per concedere il chiesto maggior beneficio dell’affidamento in prova.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Il ricorso, infatti, prende le mosse dalla affermazione del Tribunale per la quale la pena ancora da espiare sarebbe lunga e la ritiene, quale ragione del diniego del chiesto affidamento in prova, in contraddizione con la valutazione positiva desunta, ai fini della concessione di altra misura, dalla assenza di collegamenti malavitosi e dal buon esito della autorizzata attività lavorativa. Ma la rilevanza di siffatta ipotesi di contraddizione argomentativa deve essere del tutto esclusa, posto che il Tribunale per fondare la sua decisione negativa sulla concessione del beneficio dell’affidamento in prova ha fatto ricorso ad altra autonoma ratio decidendi, quella per la quale all’affidamento farebbe ostacolo la tipologia del fatto commesso (e sanzionato con la consistente pena ancora espianda), un fatto relativo allo spaccio di consistenti quantità di sostanze stupefacenti. E poichè tale ratio autonoma non è stata impugnata nè tampoco compresa, segue la inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A. G. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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