Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 205 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17/12/2009 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di R.G.S., sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, volta ad ottenere la liberazione anticipata con riguardo ai semestri successivi al 2/10/2006. Proposto reclamo dal R., il Tribunale di Sorveglianza di Palermo lo ha rigettato con ordinanza depositata il 22/2/2010 nella quale ha premesso che il R. – pendente la misura della detenzione domiciliare – era stato denunziato per evasione e si era visto revocare la predetta misura in data 19/4/2008 sicchè, pur rammentato che da detta imputazione era stato assolto, nondimeno permaneva il fatto storico di grave trasgressione alla misura. Al proposito ha argomentato il Tribunale, nel senso della gravità ed eloquenza della trasgressione, dal fatto che il R. si era approfittato delle concesse autorizzazioni all’uscita di casa per attendere ai programmi riabilitativi presso il SERT per dedicarsi ad altre attività, più o meno amene, ed ha soggiunto che non contrastava con tale gravità il fatto che il Tribunale del Riesame avesse poi ripristinato, in sede di gravame, il regime domiciliare (ovviamente nell’ottica di consentire la prosecuzione del programma).

D’altro canto militava negativamente a carico del R. la proposizione di una denunzia a suo carico da parte della P.G. alla DDA di Palermo e tale prognosi infausta non era alleggerita dalla costante collaborazione dell’interessato al programma terapeutico, questa collaborazione ben potendo essere solo strumentale ad alleggerire il proprio regime detentivo. Per l’annullamento di tale ordinanza il difensore del R. ha proposto ricorso con tre motivi.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure esposte nei motivi meritino in parte condivisione. Con detti motivi il ricorrente ha lamentato: con il primo motivo, la omessa valutazione, pur sollecitata, della necessaria semestralizzazione della condotta, con il secondo motivo la sottovalutazione della regolare condotta tenuta e, di converso, la apodittica sopravalutazione della denunzia del coniuge e di quella (neanche precisata quoad tempus) della P.G. presso la DDA, con il terzo motivo, la violazione di legge commessa facendo estendere in via automatica a tutti i semestri in valutazione fatti e denunzie attingenti solo uno o più di uno di essi, e senza esplicitare una prognosi di estensione per presunzione, certamente possibile ma da sorreggere con adeguata motivazione (nella specie mancante).

Il Tribunale, infatti, non ha mostrato consapevolezza piena del principio (tra le tante si veda Cass. n. 29352 del 2001) per il quale se pur la necessaria valutazione frazionata dei semestri in disamina non impone alcuna incomunicabilità delle valutazioni negative attinte da un semestre agli altri semestri, nondimeno la possibile estensione della valutazione da un semestre agli altri deve essere sorretta da una rigorosa motivazione che tragga dalla gravità della condotta occorsa elementi insuperabili per sostenerne la efficacia estensiva. E tale rigore è, come denunziato nei motivi, nella specie mancato. Nulla di concreto e preciso (al di fuori della sussistenza di pretese motivazioni personali od "amene") è detto sulla vicenda di "evasione" a base della revoca del 19/4/2008, concretezza che sarebbe stata indispensabile considerando che viene dallo stesso Tribunale rammentato che il R. venne assolto dall’imputazione relativa. Ancor meno eloquenti sono, poi, i richiami alla denunzia presentata (in tempi e con contenuti non riportati, e che parrebbe riferirsi ad una richiesta di stupefacente mossa dal carcere) a carico del R. dalla sua pregressa convivente, od alla trasmissione di rapporto dalla P.G. alla DDA di Palermo del 18/2/2009 (il cui contenuto viene dichiarato addirittura "non ostensibile").

La vaghezza degli elementi di sostegno alla tesi per la quale la singola sottrazione agli obblighi (la rammentata "evasione") si estenderebbe agli altri semestri consentendo la formulazione di una prognosi generale negativa per "contaminazione" è dunque di tutta evidenza ed impone di accogliere il ricorso, annullare il provvedimento e rinviare allo stesso Ufficio per il riesame della istanza alla luce dei parametri e dei criteri appena indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *