Legge Regionale n. 9 del 03-03-2009 Regione Molise. Incentivi a favore dei piccoli Comuni molisani atti a contrastarne lo spopolamento ed a favorirne la ripopolazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 2009
Il Consiglio Regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio
di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed
economico dei territori dei piccoli Comuni, attraverso la promozione ed il
sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi
esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di
misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con
particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.
2. Ai fini della presente legge per i piccoli Comuni si intendono quelli con
popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima rilevazione
demografica.
3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva
la gestione associata.
4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica
nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei
servizi e delle funzioni comunali.

ARTICOLO 2

(Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni
risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di
marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione
associata dei servizi e delle funzioni comunali.
2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono
individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici,
sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentita la
Conferenza permanente delle Autonomie locali.
3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta
regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti,
effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca.
4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed
elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale
determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la
Commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle
Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai Comuni che versano in
situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun Comune è
determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei Comuni inseriti
nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno
finanziario di riferimento.
5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può
beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata
comporta.
6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente
coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti
privati.
7. Termini e modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 3

(Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettività)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del
territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i
soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi
utili alla collettività nei piccoli comuni.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di
servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso
centri polifunzionali.
3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo
svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi
compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di
particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti
pubblici o privati.
4. La Giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali,
incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli
comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a
titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale
dismessi.
5. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente
rete di assistenza farmaceutica territoriale nei Comuni di cui all’articolo 1
della presente legge, può erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennitÃ
di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito
regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche
al volume di fatturato.

ARTICOLO 4

(Semplificazione delle rendicontazioni)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20
mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari
o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte
dell’amministrazione comunale, di una certificazione attestante l’ammontare
totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del
finanziamento concesso.

ARTICOLO 5

(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri
abitati, la Giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di
insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro
residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica
da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da
comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui
all’articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio.
2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila
annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa
verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo
svolgimento dell’attività economica. Il diritto al premio di insediamento si
consegue per i trasferimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della
presente legge.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici
di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Agevolazioni tributarie ed economiche)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa
nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei
piccoli comuni di cui all’articolo 1, in condizioni di marginalità socio-
economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno
di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni
interessati.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente
Commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al
comma 1.

ARTICOLO 7

(Attività e servizi)

1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo
del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni, l’efficienza, la
qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della
vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai
centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza
attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo
di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai
giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza
attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di
aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali,
incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di
centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i
servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici,
di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed
associazionismo culturale e ricreativo.
3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o
sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum
quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per
un massimo di euro 100 mila per ogni comune.

ARTICOLO 8

(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle
tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari
tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi
enogastronomici del Molise.
2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi
enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla
valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle
produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.
3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di
denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla
dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori
rispetto a quest’ultimo,

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