Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 196

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 19 novembre 2009, depositata in cancelleria il 2 dicembre 2009 il Giudice di Pace di Genova dichiarava non luogo a procedere nei confronti di L.V. in relazione al reato allo stesso ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) per mancanza di una condizione di procedibilità (in ispecie la richiesta della polizia giudiziaria al Pubblico Ministero ai sensi della L. n. 274 del 2000, art. 20 bis).

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore della Repubblica circondariale chiedendone l’annullamento per il seguente profilo:

– la richiesta di autorizzazione della polizia giudiziaria è una modalità di presentazione a giudizio dell’imputato in casi particolari e pertanto la mancanza di tale richiesta non costituisce carenza di una condizione di procedibilità quando si tratta di un reato di ufficio ma tutt’al più una mera irregolarità formale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnava va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – La L. n. 274 del 2000, artt. 20, 20 bis e 20 ter a prescindere dal fatto che si verta in tema di reati procedibili di ufficio o su istanza di parte o di flagranza di reato ovvero di stato detentivo dell’imputato, prevedono pur sempre la richiesta l’autorizzazione del Pubblico Ministero per la citazione in giudizio, la cui carenza determina una nullità assoluta per il mancato intervento indefettibile del pubblico ministero. L’autorizzazione in questione è la rimozione di un ostacolo giuridico all’attività della polizia giudiziaria (in quella particolare fase propulsiva) altrimenti libera e si inserisce come verifica di legalità dell’operato della medesima da parte del rappresentante della pubblica accusa e come momento di formulazione del capo di imputazione cui le forze dell’ordine non sono abilitate a redigere.

L’esercizio dell’azione penale nel giudizio davanti al Giudice di Pace è per vero un atto a forma complessa e progressiva costituita dalla richiesta di autorizzazione al rappresentante della pubblica accusa, dall’autorizzazione stessa e dalla presentazione dell’imputato davanti al giudice da parte della polizia giudiziaria.

Ne consegue che, ancorchè la mancata autorizzazione non concreti una condizione di procedibilità, ma una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p. riguardando l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 178 c.p.p., lett. b, le argomentazioni espresse dal ricorrente rimangono condivisibili sicchè il provvedimento gravato si profila viziato di legittimità e per questo oggetto di censura.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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