Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 ottobre 2009 il tribunale di Teramo, in composizione monocratica, assolveva, perchè il fatto non costituisce reato, X.H.B. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

In specie, dato atto della sussistenza dei presupposti oggettivi ai fini della configurabilità del reato contestato, nella sentenza si afferma che dalla documentazione agli atti emergeva che il 28.9.2009 – data precedente all’arresto dell’imputato avvenuto il 1.10.2009 – era stata inoltrata domanda per l’assunzione dell’imputato con mansioni di collaboratore domestico, con la prova dell’avvenuto pagamento degli oneri conseguenti. Il tribunale, pertanto, riteneva che l’inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Teramo il 31.10.2007 fosse giustificata dalla pendenza del procedimento amministrativo di regolarizzazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello dell’Aquila, il quale lamenta manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge, atteso che: a) il giudice, pur avendo accertato la sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato è pervenuto con motivazione illogica alla decisione di assoluzione; b) il giudice è incorso in erronea applicazione dell’art. 43 c.p. posto che l’attesa, peraltro non dimostrata, di ottenere un lavoro è inidonea ad escludere il dolo dell’omesso adempimento dell’ordine del questore, nè può integrare il giustificato motivo di cui all’art. 14, comma 5 ter.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore Generale dell’Aquila è fondato nei termini di seguito precisati.

1. Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1 ter convenite con modificazioni dalla legge 3.8.2009 n. 102 prevede la possibilità di presentare, dal 1 al 30 settembre 2009, la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, nell’ambito del lavoro domestico e di assistenza alla persona, a cui consegue – salve le ipotesi di inammissibilità e/o non veridicità del rapporto – non solo la regolarizzazione del rapporto di lavoro, ma anche della presenza dello straniero nel territorio dello Stato.

La legge stessa pone espressamente la sospensione dei procedimenti afferenti la violazione (anche) delle norme in materia di ingresso e soggiorno esplicitando al citato art. 1 ter, comma 10 che nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 13. Pertanto, la sospensione dei procedimenti – penali ed amministrativi – va intesa necessariamente operante ex lege, con la conseguenza che non può dipendere da valutazione discrezionale della PA o dell’autorità giudiziaria (Sez. 1,24 marzo 2010, n. 19969, Hu Yan).

Tanto premesso, nella specie, ritenuta la legittimità del provvedimento di allontanamento del questore e la consapevolezza dell’imputato di aver violato detto provvedimento, l’accertata presentazione della domanda di regolarizzazione – in mancanza di verifica dell’esito del relativo procedimento – non può ritenersi idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

Pertanto, il giudice non poteva pervenire all’assoluzione dell’imputato dal reato contestato, ma era tenuto a sospendere il processo con conseguente onere di verificare lo stato del procedimento amministrativo per la regolarizzazione.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il nuovo giudizio al tribunale di Teramo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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