Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 186 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 2.12.2009 il giudice di pace di Bologna condannava R.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis alla pena di Euro 5.000 di ammenda ritenendo accertata la responsabilità del predetto che, all’esito di un controllo, risultava sprovvisto di titolo di soggiorno e di qualsivoglia documento di identificazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l’erronea applicazione della legge penale e chiedendo l’annullamento della sentenza.

Ad avviso del ricorrente la responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestato è stata ritenuta non sulla base della accertata mancanza del titolo di soggiorno, bensì, sulla presunzione di detta mancanza non contraddetta da alcuna circostanza dedotta dall’imputato, con palese inversione dell’onere della prova.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il reato di soggiorno illegale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, contestato in specie all’imputato, sanziona lo straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione della disciplina del D.Lgs. n. 268 del 1998 e della L. n. 68 del 2007, art. 1. Si tratta, come precisato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 250/2010), di fattispecie omissiva propria che si perfeziona sia in conseguenza dell’ingresso illegale – indipendentemente dal momento e dalle modalità dell’ingresso nel territorio dello Stato – sia con il mancato allontanamento dal territorio nazionale pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza ed ha indiscutibilmente natura permanente.

Pertanto, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato è sufficiente che sia accertato il trattenimento nel territorio dello Stato senza titolo. Cosa diversa è, evidentemente, la possibilità da parte dell’imputato – regolarmente posto in condizione di difendersi – di rappresentare cause di esclusione della colpevolezza, ovvero cause di improcedibilità che il giudice deve verificare.

Nella sentenza impugnata, invero, il giudice ha dato atto specificamente che, come riferito dalla polizia giudiziaria, all’esito del accertamento, l’imputato è risultato sprovvisto del titolo di soggiorno. Pertanto, la responsabilità del predetto è stata ritenuta alla luce dell’accertata mancanza di un legale titolo per il soggiorno. Alcuna circostanza specifica volta a contrastare tale accertata circostanza è stata indicata nel ricorso, per vero connotato da palese genericità laddove denuncia la mancata verifica di "eventuali richieste pendenti ovvero quant’altro potesse legittimare la presenza dello straniero".

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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