Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 185 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 02.12.2009 il Giudice di Pace di Bologna dichiarava l’algerino S.K. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis fatto accertato il (OMISSIS), così condannandolo, espressamente escluse le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: condanna basata su elementi congetturali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero il ricorso stesso, peraltro largamente generico, non considera che l’accertamento è stato correttamente compiuto – secondo la deposizione resa in udienza dal verbalizzante – a seguito di controllo operato in pieno centro di Bologna, essendo risultato l’imputato privo di documenti e senza permesso di soggiorno. Il suo stato di irregolare in Italia, quale straniero che si è trattenuto nel territorio in violazione alle specifiche norme, è stato dunque provato. Nessuna reale controdeduzione, del resto, è pervenuta da parte dell’imputato, contumace al processo.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S.K. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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