Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1411 Clausola

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2002, P. G. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Hyundai Automobili Italia Importazioni s.p.a. esponendo di avere stipulato con quest’ultima, con scrittura privata (OMISSIS), un contratto a tempo indeterminato di concessione e di distribuzione, nel territorio della provincia di Messina, di vendita e assistenza di autoveicoli e prodotti Hyundai; che la clausola, cosiddetta "di esclusiva", di cui all’art. 4.2 lett. C e all’art. 5.2 di contratto, prevedeva che la ditta P.G. dovesse commercializzare esclusivamente prodotti della suddetta società, Hyundai; che il contratto era, ab origine, regolato in più punti dal Reg. CEE 12 dicembre 1984 n. 123/85, il quale, con decorrenza dall’1 ottobre 1995, era stato modificato dal Reg. CEE 28 giugno 1995 n. 1475/95 in particolare con la previsione di una disdetta con termine minimo di preavviso di due anni. invece dell’anno previsto dal succitato regolamento; che la società Hyundai, appellandosi al regolamento CEE n. 1475/95 (art. 5, punto 3), dava la disdetta con lettera a/r 21 novembre 1997, assumendo di avere la necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete distributiva; che nel periodo 1.10.95 – 24.11.98 la ditta P. aveva dovuto sottostare a condizioni di cui al suddetto Reg. CEE 28.6.95 n. 1475/95, da considerarsi nulle perchè in contrasto con l’art. 85 Trattato Roma e quindi con la normativa sulla libera concorrenza. La attrice, pertanto, chiedeva che il Tribunale, pronunciasse nei confronti della società convenuta declaratoria di nullità delle clausole "di cui in narrativa nonchè delle altre clausole del contratto di concessione limitative della concorrenza, perchè contrarie al regolamento di esenzione n. 1475/95. e per l’effetto la condanna al risarcimento di tutti i danni da accertarsi e liquidare in separato giudizio".

Si costituiva la convenuta, che in primo luogo richiamava la sentenza 28 maggio 2001 resa dal Tribunale di Torino tra le stesse parti, sulla legittimità della disdetta e del preavviso annuale; con riferimento, poi, alle clausole di esclusiva, rilevava che il rapporto, stipulato sotto l’egida del Reg. CEE n. 123/85, era proseguito, senza necessità di specifici e/o formali "aggiornamenti", nella obbligatoria applicazione del nuovo regolamento n. 1475/95, applicabile obbligatoriamente al rapporto.

Con sentenza pubblicata il 23 febbraio 2004, il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta dalla attrice.

Con sentenza pubblicata in data 25 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto da P.G., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione P.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso Hyundai Automobili Italia Importazioni s.p.a.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 81 del Trattato CEE, dell’art. 1418 c.c. e la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio: con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario del 1995, infatti, sarebbero stati introdotti nuovi elementi immediatamente applicabili anche ai contratti in corso, con la conseguenza che le precedenti clausole non compatibili sarebbero da ritenere nulle ai sensi dell’art. 81, comma 2 del Trattato CEE, in quanto limitative della concorrenza.

Il motivo difetta del requisito della autosufficienza, in virtù′ del quale il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133. Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre;

da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risultano, in particolare, quali fossero le clausole colpite da nullità in conseguenza della entrata in vigore del Regolamento CEE n. 1475/95, essendo genericamente indicati soltanto in via esemplificativa, alcune clausole riguardanti le cosiddette clausole riguardanti il patto di esclusiva. Il motivo risulta quindi inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè’ la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 4).

La Corte d’Appello avrebbe errato nel respingere la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo si deduce la mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 4). La Corte d’Appello avrebbe ignorato la circostanza che dal 1 ottobre 1995 la Hyundai aveva beneficiato di una concessionaria in esclusiva nella provincia di (OMISSIS) (quella della ricorrente), malgrado il divieto posto dal nuovo regolamento comunitario n. 1475/95.

Il secondo e il terzo motivo debbono essere trattati congiuntamente perchè connessi: con essi si contesta la valutazione della Corte d’Appello che ha rigettato la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento tenuto dalla convenuta Hyundai. Le suddette censure non colgono la ratio decidendi adottata nella sentenza impugnata, che non ha contestato la possibilità di procedere a condanna generica, con riserva di liquidazione degli stessi in separato giudizio, ma ha escluso in radice "qualsivoglia comportamento della società Hyundai potenzialemnte idoneo ad arrecare alla controparte conseguenze pregiudizievoli", posto che la ricorrente non ha nè dedotto nè provato di aver mai manifestato l’intenzione di avvalersi della possibilità di vendere nei suoi locali anche automobili non fornite dalla stessa Hyundai, evenenienza espressamente non consentita sotto la vigenza del precedente Regolamento CEE n. 123/85. Tale aspetto è stato contestato dalla ricorrente soltanto in via generica, senza alcuna precisazione che valga a superare e a riformare le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici dell’appello.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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