Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1406 Prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di un sinistro stradale verificatosi a seguito dello scontro tra una autovettura ed un pullman, il F., trasportato nella vettura, subì danni alla persona e citò in giudizio per il risarcimento il R. (proprietario del pullman) e la Uniass Ass.ni (assicuratrice del pullman). Poi, sia il F., sia la Uniass chiamarono in giudizio il S. (conducente della vettura nella quale era trasportato il F.) e la SIAD (assicuratrice della vettura). Questi due eccepirono la prescrizione.

Per quanto ancora interessa, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha parzialmente riformato la prima decisione, dichiarando prescritte le azioni proposte dal F. e dalla Uniass contro la SIAD e riducendo l’importo risarcitorio già liquidato in favore del F..

Propone ricorso per cassazione il S. attraverso un unico motivo. Rispondono con controricorso l’Aurora Ass.ni (già SIAD) e la Unione Ass.ni (già Uniass). Quest’ultima propone anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

I ricorsi vanno trattati insieme, posto che la Uniass si limita ad aderire alla doglianza del S. ed a trascriverla pedissequamente.

La sentenza ha dichiarato prescritte le azioni proposte dal F. e dalla Uniass contro la SIAD sulla base delle seguenti argomentazioni:

il fatto illecito attribuito al S. costituisce reato per il quale non è stata proposta querela, sicchè non opera la più lunga prescrizione prevista per il reato, bensì quella biennale stabilita dall’art. 2947 c.c., comma 2 con termine quest’ultimo ampiamente decorso tra la raccomandata (29 gennaio 1988) con la quale il F. mise cautelativamente in mora la SIAD ed il S. e la domanda giudiziaria contro questi proposta dallo stesso F. (4 febbraio 1992); prescrizione verificatasi anche rispetto alla domanda della Uniass contro il S. e la SIAD, posto che la Uniass, benchè citata in causa con atto del 12 maggio 1989, chiamò in giudizio la SIAD solo con atto dell’8 febbraio 1992.

I ricorrenti censurano la declaratoria di prescrizione dell’azione proposta contro la SIAD, sostenendo che la raccomandata diretta dal F. a tutti i coobbligati in data 29 gennaio 1988 aveva avuto effetto interruttivo istantaneo nei confronti di tutti i coobbligati in solido e la notifica della citazione effettuata l’anno successivo nei confronti di alcuni di questi aveva avuto effetto interruttivo permanente nei confronti di tutti (artt. 1310 – 2945 c.c.), compresa la SIAD. Restando, dunque, irrilevante la circostanza che la chiamata in giudizio di quest’ultima fosse avvenuta oltre il biennio dalla citata raccomandata.

Occorre ribadire che la disciplina dell’art. 1310 c.c., comma 2, sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (Cass. 15 giugno 2001, n. 8136).

Nella specie, come s’è visto, premesso che il sinistro s’è verificato nell'(OMISSIS), è incontestato che il F., con la raccomandata del gennaio 1988 mise in mora tutti i responsabili del sinistro (a titolo cautelativo anche la SIAD ed il S., cfr. pag. 6 della sentenza). Nel maggio del 1989 egli citò in giudizio il R. (il proprietario del pullman investitore) e la UNIASS (compagnia assicuratrice di quest’ultimo).

Nel febbraio del 1992 il F. e la UNASS chiamano in giudizio il S. e la SIAD. Allora, in base al suddetto principio, l’interruzione della prescrizione verificatasi con la citazione del maggio 1989 ha avuto effetto interruttivo permanente (art. 2947 c.c., comma 2) nei confronti di tutti i condebitori solidali (art. 1310 c.c.). Occorre aggiungere che l’interesse del S. a porre la questione consiste nel fatto che la legge istituisce lui e la compagnia quali litisconsorti necessari e coobbligati solidali.

I ricorsi devono essere, pertanto, accolti e la sentenza deve essere cassata. Il giudice del rinvio si adeguerà al principio sopra enunciato.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, li accoglie. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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