Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1394 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L.A., alla guida del ciclomotore di D.L. M., essendo il (OMISSIS) andato a sbattere contro un muro di cemento di 50cm. invisibile prima dell’uscita di una curva destrorsa su un tratto di (OMISSIS), di proprietà del Comune di Olginate, i cui lavori di ripristino erano stati affidati alla Comunità Montana del Lario Orientale, convenivano costoro dinanzi al giudice di Pace chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. La Comunità Montana, dedotta l’esclusiva responsabilità di D.L.A. che alla guida del motorino del padre, con a bordo una ragazza, aveva percorso una strada chiusa al traffico dal 1976 a causa di una frana, nota agli abitanti del luogo, e segnalata da numerosi cartelli che avvertivano del pericolo e vietavano il transito, negava comunque di esser responsabile perchè la strada era comunale, con conseguenti oneri di vigilanza rimasti al Comune, ed in ogni caso i lavori di sistemazione erano stati appaltati all’Impresa Vitali che chiamava in causa chiedendo di esser garantita. Il Comune di Olginate, eccepita l’esclusiva responsabilità del D.L., escludeva comunque di avere la vigilanza sulla strada in cui si era verificato l’incidente perchè dal 1997 aveva concesso alla Comunità Montana di eseguire su di essa i lavori di sistemazione, appaltati, all’impresa Vitali e quindi chiedeva di esser manlevata dall’una o dall’altra o da entrambe, custodi a norma dell’art. 2051 c.c., della strada, riconsegnata nel 1999. L’impresa Vitali, contestata qualsiasi responsabilità avendo ottemperato alle prescrizioni segnaletiche previste nel contratto di appalto e nelle ordinanze comunali, rilevato che comunque l’ente proprietario della strada ne restava custode, sì che il Comune e la Comunità Montana erano almeno corresponsabili, chiamava in garanzia la B.P.B. assicurazioni s.p.a. che contestava la responsabilità dell’impresa assicurata affermando la responsabilità esclusiva del D.L..

Il giudice di Pace, con sentenza del 12 aprile 2002, accoglieva le domande attoree, condannando i convenuti e i terzi chiamati a pagare, in solido tra loro, in quanto tutti corresponsabili del sinistro verificatosi su una strada di fatto transitabile, il 50% dei danni subiti dagli attori – ritenendo in pari misura corresponsabile D.L.A. – sulla base della documentazione prodotta.

Accoglieva altresì la domanda di garanzia dell’Impresa Vitali nei confronti dell’ assicurazione B.P.B..

Questa appellava la ritenuta corresponsabilità di convenuti e chiamati e insisteva per l’affermazione dell’esclusiva responsabilità di D.L.A.. La Comunità Montana, con appello notificato al Comune il 20 maggio 2003, in via subordinata impugnava la sua affermata corresponsabilità, sostenendo che solo il Comune, proprietario della strada, doveva rispondere del sinistro su di essa verificatosi e comunque doveva esser manlevata dall’impresa Vitali. Il Comune di Olginate, con atto del 24 settembre 2003, impugnava a propria volta la statuizione di sua corresponsabilità, ribadendo che dal 1997 al 1999 (OMISSIS) era stata affidata alla Comunità Montana per il ripristino, i cui lavori erano stati appaltati all’impresa Vitali. Concludeva perciò per l’esclusione della sua responsabilità.

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 13 maggio 2005, respingeva tutti gli appelli sulle seguenti considerazioni: 1) la valutazione delle circostanze di fatto effettuata dal primo giudice ai fini dell’attribuzione della misura della responsabilità alle parti era corretta perchè era stato accertato che il pomeriggio del 5 aprile 1999 nessun vigile del Comune era sul posto per effettuare il relativo servizio; il muretto posto all’accesso di (OMISSIS) non ostruiva completamente il passaggio ed infatti un teste aveva dichiarato di passare su quel tratto di strada abitualmente; i testi avevano riferito che i cartelli di divieto di transito e di segnalazione di pericolo attuale non erano sul versante (OMISSIS), ma solo viceversa, e comunque essendo vecchi cartelli risalenti al 1976, difficilmente sarebbero stati idonei alla segnalazione del pericolo, essendo ragionevole, supporre che le cause di esso in 24 anni erano state rimosse; dalle fotografie del giorno dopo il sinistro prodotte dagli attori emergeva che non vi era alcun cartello all’imbocco di (OMISSIS) – agevolmente percorribile per un lungo tratto, ripulito da rami, foglie, sassi e detriti e per nulla insidioso – nel senso percorso dal D.L., mentre era visibile sia la rete interrotta prima del masso spostato, sia lo spazio lasciato libero, sufficiente al transito di un motorino;

invece, dalle foto prodotte dall’ impresa Vitali, scattate dieci giorni dopo il sinistro, risultava che la rete copriva il masso, la sbarra era chiusa con un lucchetto e erano apposti ben sei cartelli di pericolo e divieto di transito. Inoltre il muretto di 50 cm. contro il quale aveva sbattuto il D.L., nelle foto prodotte dall’ impresa era sormontato da una rete rossa di protezione chiusa, e da tre cartelli, nuovi, non arrugginiti o rovinati, e vi era posizionato un palo con un altro cartello, e poichè nè l’Ispettore del Comune di Olginate, nè l’agente di polizia municipale, avevano ricevuto segnalazione di furti o distruzioni di cartelli nel tratto di strada interessato, l’apposizione di tanti nuovi cartelli era ingiustificata; 2) era perciò sussistente la responsabilità dei convenuti per omesso controllo delle segnalazioni di pericolo e mancato tempestivo ripristino delle stesse e delle recinzioni necessarie, a norma dell’art. 2043 c.c., e per omessa segnalazione, prima della curva in discesa di (OMISSIS), della presenza del muretto di cemento a 50 mt. di distanza, che ostruiva la carreggiata soltanto se le due parti di esso erano ravvicinate, come risultava dalle foto prodotte dalla predetta impresa, e in cui compare la ruspa utilizzata verosimilmente per spostare il muretto, ma che non risultava chiuso il giorno in cui contro di esso era finito il motorino; 3) quindi il muretto, la ghiaia e le foglie secche configuravano, data la parziale visibilità per l’ora pomeridiana in cui si era verificato il sinistro, l’imprevedibile insidia ravvisata dal primo giudice; 4) il concorso nella determinazione del sinistro del comportamento del giovane era da ribadire non essendo contestato quanto da esso compiuto; 5) il quantum richiesto non era stato contestato in primo grado e data l’esiguità degli importi richiesti la domanda non meritava approfondite e dispendiose indagini di ufficio; 6) la conferma della sentenza di primo grado comportava il rigetto degli appelli incidentali "di manleva".

Ricorrono ora per cassazione la Comunità Montana del Lario Orientale, la s.p.a. BPU Assicurazioni, il Comune di Olginate e l’Impresa s.r.l. Vitali Pietro, cui resistono D.L.A. e M.. Al ricorso del Comune resiste l’Impresa s.r.l. Vitali Pietro. Quest’ ultima, l’Ubi Assicurazioni s.p.a. e la Comunità Montana hanno depositato memoria.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso della Comunità Montana del Lario Orientale ed il ricorso incidentale dell’ Impresa Vitali s.r.l.. Dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Olginate nei confronti della Comunità Montana del Lario Orientale e dell’ Impresa Vitali s.r.l. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

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