Cass. civ. Sez. III, Ord., 21-01-2011, n. 1393 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza depositata il 13 gennaio 2005 la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale in data 21 febbraio 2003 che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale, a istanza di M., S. e D.T.R., era stato ingiunto a B.B. di restituire la somma da essi pagata in esecuzione di altra sentenza del medesimo ufficio giudiziario, riformata in sede di gravame, dichiarando altresì inammissibile la domanda relativa alla restituzione delle spese notarili e cessata la materia del contendere in ordine a quella di risarcimento danni, così provvedeva: a) revocava il provvedimento monitorio; 2) dichiarava rinunciata la domanda di risarcimento danni proposta da B.B.; 3) condannava gli opposti a rimborsare all’opponente le spese del decreto ingiuntivo in Euro 567,90; 4) dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B. B. formulando due motivi.

Hanno resistito con controricorso D.T.M., D.T. R., De.Ti.St., D.T.C. e B. R., proponendo altresì ricorso incidentale, al quale B. B. ha a sua volta replicato.

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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