Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1382 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia Delle Entrate ricorre in cassazione avverso la sentenza, di cui in epigrafe, resa dalla Commissione Tributaria Regionale competente con la quale era stato rigettato l’appello da esso Ufficio proposto avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, che aveva accolto il ricorso proposto dalla soc. Oris Gruop s.r.l., ora Eurogrossisti s.r.l., contro l’avviso di accertamento con il quale, relativamente al periodo d’imposta 1996, veniva rettificato il reddito della società, con conseguente maggior imposta Irpeg e Ilor, oltre sanzioni ed interessi. Tale avviso traeva origine da un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Arezzo a seguito di una verifica generale effettuata presso altra società, la soc. Moda Italiana s.r.l., presso la quale veniva rinvenuta una documentazione extracontabile che i verificatori ritenevano riferirsi anche alla Oris Group s.r.l.. In considerazione delle irregolarità così emerse l’agenzia delle entrate riteneva non attendibile la contabilità ufficiale della Oris Grup e procedeva induttivamente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2. La società Oris Group contestava il ricorso al procedimento induttivo, in quanto la documentazione extracontabile reperita, sulla quale esso fonda, è relativa ad altra società ed è quindi inadeguata a sostenere l’assunto probatorio.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale, successivamente adita in grado d’appello, respingevano l’assunto dell’agenzia, rispettivamente accogliendo il ricorso del contribuente e rigettando l’appello dell’agenzia.

Il ricorso dell’agenzia in esame è fondato su motivo unico.

L’intimato non controdeduce.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame l’Agenzia censura l’impugnata sentenza denunciandone l’illegittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia "per non aver fornito alcuna spiegazione, nonostante le circostanziate deduzioni svolte dall’ufficio appellante, sulle ragioni del giudizio di irrilevanza della documentazione extracontabile rinvenuta presso la società Moda Italiana s.r.l. limitandosi ad affermare apoditticamente che la verifica aveva riguardato solo la Moda Italiana s.r.l. e non aveva considerato le emergenze processuali relative ai costanti rapporti tra la Moda Italiana s.r.l. e la Oris Group s.r.l. ed agli elementi di convergenza tra i beni risultanti da dati extracontabili della Moda s.r.l. e la contabilità ufficiale della Oris Group s.r.l. che configurano un solido quadro probatorio in ordine sia alla sussistenza sia di un’ingente attività economica tra le due società che di occultamento di costi e ricavi attinenti acquisti e vendite di oreficeria e oro puro".

Invero l’ufficio ricorrente assume che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto illegittimo il ricorso al procedimento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, in quanto l’ufficio può procedere in tal modo quando, secondo la lett. d) dello stesso comma citato, le omissioni o le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma sono così grave, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza di garanzia proprie di una contabilità sistematica.

Il ricorso, come proposto, è inammissibile in quanto carente di autosufficienza. Costituisce infatti) pacifico e condiviso principio quello secondo il quale (Cass. SS.UU. n. 5802 dell’11.6.1998; Cass. 16459/2004) il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Si è coerentemente ritenuto (Cass. 14.4.2000 n. 4891; 4.3.2000 n. 2446; 5.5.98 n. 4525) che la motivazione può dirsi carente solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una adeguata disamina logico-giuridica.

E si è, pure, precisato (Cass. 12.11.99 n. 12580; 25.3.99 n. 2819;

23.4.98 n. 4183) che l’omesso esame di un documento o di un elemento di fatto, può costituire motivo di ricorso per Cassazione unicamente nell’ipotesi in cui la risultanza istruttoria non esaminata avrebbe fornito la prova di un fatto che – ove tenuto presente dal giudice a quo – avrebbe portato con certezza a diversa conclusione.

Nel caso di specie il ricorrente, nell’indicare gli elementi probatori che assume essere stati raccolti dai verbalizzanti, in effetti richiede alla Corte un riesame delle risultanze in fatto, inammissibile in tale sede, diverso da quello effettuato dai giudici di merito. Quest’ultimi hanno infatti ritenuto che tale materiale probatorio mancasse della dignità di prova, seppure presuntiva, non perchè – come erroneamente sostenuto dal ricorrente – abbia disconosciuto la possibilità di trarre elementi presuntivi da scritti di terzi, ma per la mancanza di indicazione di riscontri precisi, individuati presso la società contribuente, al suddetto materiale rintracciato presso il terzo.

A tanto aggiungasi la circostanza, ugualmente rilevante sotto il profilo della necessaria autosufficienza de ricorso, della mancata allegazione degli specifici punti dell’atto di appello con i quali si richiamava il processo verbale della Guardia di Finanza ed in particolare gli elementi che si assumono trascurati dal giudice dell’appello. Tanto, in assenza di una indicazione precisa di tali punti nella sentenza impugnata, impedisce a questa Corte lo svolgimento della funzione che le è propria, cioè il controllo di legalità in virtù di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di giudizio atteso che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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