Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-01-2011, n. 1673 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 79/4/06, depositata il 20 settembre 2006, che, accogliendo l’appello di F.G., ragioniere commercialista, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, ravvisabile quando, come nella specie, venga impiegato in via non occasionale lavoro altrui; con il secondo motivo si censura la sentenza per aver omesso di valutare quanto dedotto dal contribuente nel ricorso in appello, e cioè di svolgere l’attività con la presenza di un unico dipendente con funzioni di segreteria che mai potrebbe sostituire il titolare, nonchè i quadri RE delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1999 e 2000, allegati al ricorso introduttivo, nei quali si espongono spese per lavoro dipendente.

La ratio decidendi della sentenza impugnata – che esclude la ricorrenza dell’autonoma organizzazione pur in presenza di lavoro dipendente, riconosciuto dallo stesso contribuente nell’atto di appello, prodotto dall’amministrazione con il ricorso per cassazione – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

Inoltre, nella motivazione della decisione gravata, che tra l’altro rileva "la mancanza di personale dipendente" pur a fronte della presenza, dichiarata dal contribuente nell’appello, di lavoro dipendente, si ravvisa il secondo vizio dedotto.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato";

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Motivi della decisione

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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