Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 12 novembre 2009, depositata in cancelleria il 27 novembre 2009, il Giudice di Pace di Clusone dichiarava O.O. colpevole del reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) condannandolo alla pena di Euro 3.334,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, sostituendo la pena pecuniaria applicata con la misura dell’espulsione dal territorio nazionale per un periodo di anni cinque ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1. 1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, O.O. risultava, dalla documentazione in atti e dal processo verbale di fermo, essersi trattenuto sul territorio nazionale in assenza di un valido titolo giuridico di permanenza.

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 1 e manifesta contraddittorietà della motivazione. Nella fattispecie la ritenuta inesistenza di condizioni ostative all’espulsione palesata in sentenza è contraddetta dal fatto che l’imputato sia rimasto contumace e che lo stesso non sia risultato reperibile, non avendo fissa dimora; inoltre, come emergeva dalla lettura degli atti processuali, lo straniero risultava privo di documenti di identità.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso va qualificato come appello e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

3.1 – Si osserva che nella fattispecie il ricorrente, avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale lo stesso imputato è stato dichiarato responsabile della contravvenzione contestata, con espulsione dal territorio dello Stato quale sanzione sostitutiva dell’ammenda, avrebbe dovuto proporre appello anzichè ricorso per cassazione e ciò perchè, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 36 e 37 l’imputato (e il Pubblico ministero) possono proporre tale tipo di gravame contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria.

E nella fattispecie si deve aver riguardo alla pena sostitutiva e non a quella sostituita, ai fini della competenza a decidere in secondo grado, posto che la ratio della norma è quella di consentire lo scrutinio nel merito di causa nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni di maggior impatto sulla sfera di libertà dell’imputato (come può esserlo l’espulsione dallo Stato) rispetto alla mera irrogazione di una pena pecuniaria.

3.2 – Ne consegue che gli atti andranno restituiti al giudice del rinvio individuato per il secondo grado nel Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo.

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