T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 19 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente, sig. F.V., dipendente dell’A.T.L. – A.T.L. S.p.A. con qualifica di operatore di esercizio, impugna, per i dedotti motivi di illegittimità, il provvedimento a firma dell’Amministratore delegato della predetta Azienda, prot. n. 4814 del 14 aprile 2004, recante comunicazione della definitività dell’irrogazione, nei suoi riguardi, della sanzione della sospensione per un giorno dal servizio e dalla retribuzione.

Si è costituita in giudizio l’A.T.L. S.p.A., contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso ed eccependo l’infondatezza di quest’ultimo, del quale ha chiesto, perciò, la reiezione.

All’udienza del 22 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare il Collegio non può non rilevare d’ufficio (avendone data indicazione alle parti in sede di udienza pubblica, ex art. 73, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010) l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia per cui è causa, avente ad oggetto una sanzione disciplinare irrogata nei confronti di un dipendente di un’impresa esercente il trasporto pubblico locale.

La giurisprudenza civile ed amministrativa, è, infatti, ormai costante nel ritenere che le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, già attribuite al giudice amministrativo dall’art. 58, secondo comma, dell’All. A) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, stante l’abrogazione implicita di tale disposizione per incompatibilità con l’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (sin dall’operatività di questo nella sua originaria formulazione), sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. L’assunto ha trovato conferma – a livello positivo – nel disposto dell’art. 4, comma 1, n. 6), dell’All. 4 al d.lgs. n. 104/2010 (peraltro inapplicabile alla fattispecie per cui è causa, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis stabilito dall’art. 5 c.p.c., per il quale il momento determinativo della giurisdizione va fissato con riguardo allo stato di fatto esistente ed alla legge vigente al tempo della proposizione della domanda, senza che possano assumere rilievo i successivi mutamenti tanto dello stato di fatto, quanto delle norme eventualmente sopravvenute: cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 11 luglio 2007, n. 88).

In particolare, le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 7939) hanno evidenziato che il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario di tutte le controversie relative al rapporto di lavoro del personale dell’ex pubblico impiego, già anticipato dalla l. n. 421/1992 (legge delega), è stato introdotto, come regime generale, con l’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993. Detta norma, destinata ad operare dal terzo anno successivo all’entrata in vigore dell’indicato decreto legislativo e comunque "non prima della fase transitoria di cui all’art. 72" (v. art. 68, comma 4, cit.), è stata poi riprodotta (con modifiche che, per quanto qui interessa, non sono rilevanti) dall’art. 63, del d.lgs. n. 165/2001. Pertanto – concludono le Sezioni Unite – sin dall’operatività della disposizione originaria del 1993, deve ritenersi compiuta l’abrogazione implicita dell’art. 58, secondo comma, dell’All. A) al r.d. n. 148/1931, atteso che l’indiscutibile portata generale della disciplina del 1993 non avrebbe più consentito al giudice amministrativo, trascorso il menzionato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro dell’ex pubblico impiego, se non nei casi tenuti espressamente al di fuori del processo di "privatizzazione" o "contrattualizzazione" del medesimo.

In riferimento, dunque, ai rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri, si è affermato che la chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego rende più difficile sostenere la specialità di siffatti rapporti di lavoro: donde l’anomalia di considerare ancora vigente la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative a quei rapporti di lavoro, poiché detta devoluzione trarrebbe la sua ragion d’essere proprio dalla specialità dei rapporti in esame, che, però, è stata vistosamente "sbiadita" dagli interventi normativi più sopra citati. Né si può arrivare a conclusioni diverse, per le Sezioni Unite, cercando il fondamento della giurisdizione amministrativa nelle ragioni di sicurezza, o nel preminente interesse collettivo connesso al regolare svolgimento del servizio pubblico di trasporto (Cass. civ., SS.UU., 13 gennaio 2005, n. 460).

Il ragionamento svolto dalla Cassazione è ripreso dal giudice amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6094), che evidenzia (T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 luglio 2005, n. 3160) come in tal modo venga superato un precedente orientamento giurisprudenziale di segno contrario, che aveva trovato sponda in alcune pronunce delle Sezioni Unite fino al 2004. Vero è che – osserva il Tribunale Amministrativo, riportando il ragionamento di Cass. civ., SS.UU., n. 460/2005, cit. – la perdurante specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e dei lavoratori ad essi assimilati per legge (anche dopo le riforme introdotte con la "contrattualizzazione" del pubblico impiego), le peculiarità delle scelte organizzative delle aziende di trasporto, ed il compiuto sistema disciplinare delineato per legge, sono state assunte quali ragioni giustificative della scelta discrezionale fatta dal Legislatore. Quest’ultimo ha, pertanto, privilegiato l’interesse collettivo al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico di trasporto, avuto riguardo alle multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza ed alla polizia dei trasporti. La specialità, allora, sarebbe elemento capace di giustificare, sul piano costituzionale, un riparto di giurisdizione non necessariamente legato all’attribuzione in via generale al giudice ordinario della giurisdizione in materia di rapporti di lavoro con le P.A., non apparendo, in via di principio, né irragionevole, né arbitraria la scelta del Legislatore di non intervenire sulla specifica regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende di trasporto, siano esse affidata alla gestione pubblica, od a quella privata. E tuttavia, la l. n. 421/1992 e poi il d.lgs. n. 29/1993 si pongono quale culmine di un processo di progressiva "devitalizzazione" dell’art. 58 dell’All. A) al r.d. n. 148/1931, caratterizzato dalla sempre più forte tendenza, manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, all’avvicinamento graduale della disciplina del rapporto di lavoro con le P.A. a quella del lavoro privato, già anticipata dalla cd. legge quadro sul pubblico impiego (l. n. 93/1983) tramite la valorizzazione dell’autonomia collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina. Il processo giunge a compimento con la riforma del 1992/1993, che ha assoggettato l’ex pubblico impiego alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva ed individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi, per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali, cui l’organizzazione e l’azione delle P.A. sono indirizzate. Corollario di questo discorso è che per il giudice amministrativo, non meno che per le Sezioni Unite della Cassazione, l’entrata in vigore della nuova disciplina di "privatizzazione" o "contrattualizzazione" del pubblico impiego ha determinato (con effetto dall’operatività dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993) l’abrogazione implicita dell’art. 58 dell’All. A) al r.d. n. 148/1931, nella parte in cui – al secondo comma – aveva attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in tema di sanzioni disciplinari agli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, poiché le controversie riguardanti tutti i momenti e gli aspetti del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, comprese quelle sulle sanzioni disciplinari ad essi inflitte, rientrano ormai nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 6094/2008, cit.).

Del resto – si aggiunge – una simile conclusione risulta conforme ai principi ricavabili in materia di riparto della giurisdizione dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204. Ed infatti, quest’ultima, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998, ha specificato che, nel rispetto della portata dell’art. 103 Cost., rientrano ancora nella giurisdizione amministrativa solo quelle controversie in materia di pubblici servizi nelle quali l’Amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo, od utilizza strumenti negoziali sostitutivi del succitato potere. È evidente, perciò, che restano del tutto fuori da siffatto ambito i provvedimenti disciplinari adottati da un’impresa di trasporti contro un proprio dipendente, trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello spettante a qualsiasi datore di lavoro privato (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 3160/2005, cit.).

Tanto premesso, alla stregua del surriferito principio della perpetuatio jurisdictionis ex art. 5 c.p.c., si deve concludere che nel caso di specie, essendo operativa al tempo della proposizione del ricorso (2004) la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche – segnatamente, nella versione di cui al d.lgs. n. 165/2001 -, risultava implicitamente abrogato l’art. 58, secondo comma, dell’All. A) al r.d. n. 148/1931, e pertanto la controversia instaurata con il predetto ricorso era già al momento della sua proposizione devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Per conseguenza, ai sensi degli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere della suddetta controversia.

In applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010, si deve inoltre indicare il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la medesima controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio previsto dall’art. 11 cit., comma 2, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda – ferme rimanendo le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Sussistono giusti motivi, ad avviso del Collegio, per disporre la compensazione delle spese, tenuto conto – come più sopra rammentato – dell’esistenza, al tempo della proposizione del ricorso (2004), di contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 104/2010 indica, quale giudice nazionale fornito di giurisdizione sulla controversia in esame, il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio di cui all’art. 11, comma 2, cit., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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