Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-01-2011, n. 1672 Agevolazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente B.A. della revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione. La contribuente ha eccepito la decadenza dell’Amministrazione dall’accertamento della mancata acquisizione della residenza nel comune in cui si trova l’immobile acquistato per decorso del termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. L’Agenzia delle Entrate costituendosi in giudizio ha eccepito al riguardo la proroga biennale del termine di cui all’art. 76 per effetto della disposizione contenuta alla L. n. 289 del 2002, art. 11;

2. La C.T.P. di Treviso ha respinto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46;

Ritiene che:

1. l’interpretazione della ricorrente sia manifestamente fondata, oltre che per le ragioni testuali correttamente evidenziate nel motivo di ricorso, in quanto è l’unica che consente di coordinare la durata del termine per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima abitazione con le disposizioni in materia di condono;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dell’intero giudizio in relazione alla peculiarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa integralmente le spese processuali dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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