Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 183 Inosservanza degli ordini dell’autorità di p.s. Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 21 dicembre 2009, depositata in cancelleria il 7 gennaio 2010, il Giudice di Pace di Verolanuova dichiarava non doversi procedere nei confronti di E.B.N., imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis dovendosi ritenere l’illecito per cui si procede assorbito in altro (più grave) contestato allo stesso prevenuto e per il quale era intervenuta condanna.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata E.B.N., in data (OMISSIS), veniva controllato dai locali Carabinieri risultando privo di documenti di riconoscimento. Tratto a giudizio, l’imputato risultava essere stato già condannato dal Tribunale di Bologna in data 25 maggio 2007 per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 e raggiunto altresì dal decreto di espulsione in data 26 settembre 2009 eseguito con l’emissione del relativo decreto di trattenimento.

Stante la clausola di riserva di cui al contestato reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis e ravvisandosi nella fattispecie il ne bis in idem per l’intervenuta sentenza di condanna D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 14 comma 5 il Giudice di Pace perveniva alla decisione predetta.

2. – Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento per erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis posto che se era vero che l’ E.B. era stato condannato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 14 comma 5 era anche certo che lo stesso si era trattenuto illecitamente sul territorio dello Stato sino alla data del controllo da parte degli inquirenti sicchè il carattere residuale della norma incriminatrice non comportava l’automatico assorbimento nel delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. Inoltre non era neppure vero che l’imputato era stato espulso in data 26 settembre 2009 come rilevato dal Giudice di Pace, che ha ritenuto ricorrere la concorrente causa di non luogo a procedere D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 10 bis posto che come risultava dalla nota della Questura di Brescia lo straniero era stato raggiunto da provvedimento espulsivo ma poi trattenuto in un Centro di Permanenza.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verolanuova.

3.1 – Il Giudice di Pace ha evidenziato per vero che l’ E.B. è stato fatto segno di una sentenza di condanna da parte del Tribunale di Brescia in data 30 aprile 2007, decisione cui non è seguito alcun provvedimento di espulsione se non in data 29 luglio 2006 cioè il giorno dopo il controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di (OMISSIS) e dunque successivamente alla perpetrazione del reato per cui è giudizio. Il thema deciderteli introdotto dall’impugnazione del Procuratore Generale si compendia tuttavia nel quesito diretto ad accertare se l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato siano punibili a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, inserito con L. 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, qualora prima dell’entrata in vigore della normativa che ha introdotto la nuova fattispecie di reato, lo straniero abbia riportato condanna irrevocabile per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, e successivamente abbia continuato a trattenersi in Italia. La risposta non può che essere affermativa.

Si osserva per vero che la clausola di sussidiarietà contenuta nel D.Lgs n. 286 del 1998, art. 10-bis ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") imporrebbe di escludere la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui lo straniero si trattenesse illegalmente nel territorio dello Stato in violazione di un ordine di espulsione o di allontanamento. Tuttavia perchè detta clausola, che da forma normativa al principio di consunzione, possa ritenersi operativa, occorre che la condotta, costituita dalla presenza nel territorio dell’extracomunitario, sia la medesima anche sotto l’aspetto temporale. Nel caso in esame, invece, le condotte non erano sovrapponici temporalmente, l’una dovendo ritenersi consumata al più tardi alla data della sentenza di condanna di primo grado, pronunciata il 25 maggio 2007 (divenuta successivamente irrevocabile) l’altra potendo ritenersi commessa solo a far data dal giorno (OMISSIS) (e sino alla data del controllo avvenuto da parte delle forze dell’ordine il (OMISSIS)), data coincidente con l’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 che ha introdotto la norma incriminatrice in esame. Dunque il fatto in contestazione non poteva ritenersi lo stesso fatto per il quale era intervenuta condanna, nè considerarsi in esso assorbito, sicchè la decisione del primo giudice deve essere sottoposta a censura di legittimità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verolanuova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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