Cass. civ. Sez. V, Ord., 24-01-2011, n. 1671 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della società contribuente IM srl dell’avviso di rettifica del reddito di impresa per gli anni di imposta 1989, 1990, 1991, 1992 sulla base di quanto emerso nella verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza (e in particolare con riguardo all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). La ricorrente contestava la fittizietà delle operazioni contestate;

2. La C.T.P. di Bologna rigettava il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo e la C.T.R. ha accolto l’appello della società contribuente;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (T.U.I.R.), dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., b) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia;

Ritiene che:

1. il ricorso sia palesemente fondato in quanto la motivazione della decisione impugnata appare manifestamente insufficiente e contraddittoria laddove, pur riconoscendo la prova della inesistenza di una parte delle fatture relative al rapporto con la stessa parte contraente, esclude "la gravità e precisione" della presunzione venendo così a violare i principi in materia di onere probatorio posti dalle disposizioni indicate nel primo motivo di ricorso;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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