Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 05-01-2011, n. 181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 16 settembre 2009, depositata in cancelleria il 22 settembre 2009 il Giudice di Pace di Ferrara dichiarava C.L. colpevole del reato a lui ascritto (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis) e lo condannava alla pena dell’ammenda di Euro 5.000,00. 1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata C.L. era stato rinvenuto senza documenti identificativi all’interno di un appartamento in (OMISSIS).

Accertamenti sulla sua identità davano esito negativo. Inconferenti (ai fini di provare l’attivazione della procedura di regolarizzazione) erano da ritenersi secondo il giudice la ricevuta di un versamento di Euro 500 e una dichiarazione del datore di lavoro effettuata in data (OMISSIS) in quanto tardivi e non supportati dalla prova testimoniale del datore di lavoro.

2. – Avverso tale decisione, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione C.L. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione di legge e/o osservanza o erronea applicazione della legge penale di cui alla L. n. 102 del 2009, art 1 ter, comma 8 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice di pace non ha tenuto presente la nuova procedura di emersione del lavoro irregolare degli stranieri come comprovato dalla documentazione prodotta e che avrebbe imposto la sospensione del procedimento e dichiarare estinto il reato in forza del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. b) omessa motivazione sui punti esposti nel precedente motivo.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.

3.1 – Deve per vero rilevarsi che il sovra menzionato D.L. n. 78 del 2009, art. 1 ter stabilisce al comma 8 la sospensione dei procedimenti "penali e amministrativi" nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che prestano attività di assistenza e di sostegno alle famiglie in determinate ipotesi che comprendono i procedimenti pendenti per violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale. L’esito positivo del procedimento comporta, come stabilito espressamente dal comma 11, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8, e questo sia per il datore di lavoro che per lo stesso lavoratore.

3.2. – Ciò posto, va rilevato che la presentazione da parte del cittadino extracomunitario della domanda di regolarizzazione, ai sensi del D.L. 195 del 2002, art. 1 entro il termine dell’11 novembre 2002, determinava nella fettispecie per il giudicante la necessità di sospendere il relativo procedimento penale (Cass., Sez. 1, 14 novembre 2006, n. 2188, rv. 235517, P.G. in proc. Fallou) in attesa della conclusione del procedimento amministrativo all’esito del quale può essere ritenuto estinto il reato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Il Giudice di Pace, anzichè pervenire tout court all’affermazione della penale responsabilità del prevenuto, in carenza di prove circa la falsità della documentazione prodotta, avrebbe dovuto pertanto decidere conformemente alla legge non potendo infatti limitarsi, per i poteri istruttori conferitigli e vista la sospendibilità ex lege ed automatica del procedimento nella ricorrenza dei presupposti, a considerare la documentazione stessa insufficiente e tardiva, in contrasto peraltro con la flessibilità propria delle forme del procedimento in questione.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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