T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 05-01-2011, n. 8 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone il ricorrente di aver fatto ingresso nel territorio nazionale il 13 febbraio 2007 munito di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico dell’Ufficio immigrazione della Questura di Pistoia, nell’ambito del "decreto flussi" relativo al 2006.

In un secondo tempo gli veniva rilasciato il titolo di soggiorno con validità fino al 12 febbraio 2008, previa produzione del contratto di soggiorno stipulato con la ditta "Idealcolor s.n.c", con sede in Quarrata.

Il rapporto di lavoro non veniva tuttavia mai perfezionato.

Successivamente il ricorrente stipulava un nuovo contratto di lavoro con lo zio, sig. Abdelhadi El Ajane, dal quale veniva regolarmente assunto.

Nondimeno, l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, nel frattempo venuto a scadenza, veniva rigettata dalla Questura di Pistoia con il decreto in epigrafe.

Contro tale atto ricorre il sig. B.L. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento ed insufficiente valutazione della situazione di fatto. Disparità di trattamento.

2. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 348 depositata il 6 maggio 2009 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Con motivi aggiunti depositati il 6 novembre 2009 il ricorrente, in relazione alla possibile stipulazione di un nuovo contratto di lavoro prospettatasi dopo la trattazione dell’incidente cautelare, ha dedotto le seguenti ulteriori censure:

1. Eccesso di potere per travisamento ed insufficiente valutazione della situazione di fatto Disparità di trattamento.

Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui la Questura di Pistoia ha respinto l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato.

Il ricorso non può essere accolto.

Si deduce, con il primo motivo, che il mancato perfezionamento del contratto di lavoro con il datore di lavoro con il quale era stato sottoscritto il contratto di soggiorno non può costituire motivo determinante per disporre il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, soprattutto se l’Amministrazione non tiene conto delle ragioni per le quali non si è realizzato il perfezionamento del rapporto originario e della successiva sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro.

La tesi non può essere condivisa.

Si rileva, in primo luogo, che tutto il sistema delineato con l’art. 6 della l. 30 luglio 2002, n. 189 (che ha introdotto nel TU sull’immigrazione l’art. 5 bis) è imperniato sulle garanzie che, attraverso la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro che intende assumere come prestatore di lavoro uno straniero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, si impegna a fornire con questo strumento giuridico: il contratto di lavoro, la garanzia della disponibilità di un alloggio e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Ammettere che la sottoscrizione di tale documento al quale non faccia seguito, senza un giustificato motivo, l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, comporta, evidentemente porre nel nulla tale sistema, salvo che i motivi addotti non siano riconducibili a cause di forza maggiore.

In tal senso la giurisprudenza ha più volte statuito che nel caso il datore di lavoro manifesti la volontà di non instaurare il rapporto di lavoro di cui al contratto di soggiorno si concretizza una circostanza ostativa ai fini del rilascio del titolo di soggiorno con la conseguenza che viene meno il presupposto fondamentale in forza del quale si può procedere alla regolarizzazione (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2323; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 12 giugno 2006, n. 693).

Infondato si palesa anche il secondo motivo con cui viene lamentata l’asserita carenza di motivazione dell’atto impugnato.

Come già rilevato in sede di trattazione dell’istanza cautelare, l’impugnato diniego è sorretto da plurimi motivi e, in particolare, anche dall’insufficienza, ai fini del sostentamento personale, del reddito conseguito nel periodo d’imposta antecedente che costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato, così come stabilito dall’art. 5, comma 5, in combinato con art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994).

Ebbene, anche dalla documentazione depositata in causa, è palese l’insussistenza di tale essenziale requisito, avendo il ricorrente conseguito nel 2008 solo un reddito di Euro 1.062,25.

Quanto ai motivi aggiunti se ne rileva la loro palese inammissibilità atteso che essi sono rivolti a prospettare asserite illegittimità conseguenti a circostanze verificatesi dopo l’adozione del provvedimento impugnato e, quindi, evidentemente ininfluenti sulle determinazioni assunte dall’Amministrazione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *