Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
rilevato che in data 20 luglio 2010 è stata depositata relazione che qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente R.M. dell’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio IVA di Enna per l’anno di imposta 1996 in relazione a fatture riferentesi a operazioni ritenute inesistenti o a costi ritenuti non inerenti;
2. La C.T.P. di Enna ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19;
Ritiene che:
1. il ricorso sia palesemente fondato sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 3030/2007) e comunitaria (CGCE 6 luglio 2006 nelle cause C-439/04 e 440/04) che ricomprende come causa di indetraibilità dell’IVA non solo l’inesistenza oggettiva dell’operazione ma anche l’inesistenza soggettiva di uno dei soggetti contraenti. La CTR ha inoltre errato nel ritenere che fosse a carico dell’amministrazione finanziaria la prova della mala fede del soggetto pagatore;
sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
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